La detrazione d’imposta per riqualificazione energetica è stata introdotta dall’art. 1 co. 344 – 349 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ed è stata oggetto di ripetute proroghe con successivi provvedimenti.
A CHI SPETTA LA DETRAZIONE
La detrazione d’imposta del 55 (oggi 65%) spetta:
- alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR non titolari di reddito d’impresa (es. associazioni tra artisti o professionisti, società semplici);
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa;
che sostengono le spese per l’esecuzione dei previsti interventi su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA
Tra i soggetti titolari di reddito d’impresa che possono beneficiare dell’agevolazione in discorso si annoverano:
- imprenditori individuali;
- società di persone (snc, sas);
- società di capitali (srl, spa, sapa, società cooperative e società di mutua assicurazione);
- enti commerciali.
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale. Come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 15.7.2008 n. 303, la detrazione non compete se gli interventi di riqualificazione energetica sono effettuati su immobili “merce”, cioè quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Sempre secondo l’Agenzia (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2008 n. 340) non spetta sugli interventi realizzati su immobili locati da una società esercente l’attività di pura locazione, in quanto questi ultimi “rappresentano l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”. In altri termini, secondo tale impostazione, i soggetti titolari di reddito d’impresa possono avvalersi delle detrazioni del 55-65% solo in relazione agli immobili strumentali per destinazione.
Non è d’accordo su questa interpretazione l’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti che, nella norma di comportamento AIDC 184/2012, ha precisato che la detrazione IRPEF/IRES di cui all’art. 1 co. 344 ss. della L. 296/2006 e al DM 19.2.2007, spetta al soggetto che esegue e sostiene la spesa dell’opera, qualunque sia la categoria catastale dell’unità immobiliare interessata e la tipologia di contribuente (persona fisica o società), indipendentemente dal tipo di attività svolta e, quindi, anche qualora lo stesso sia titolare di reddito d’impresa e le unità siano destinate alla locazione. Secondo l’AIDC, infatti, regole speciali sono previste dal summenzionato decreto soltanto per le società di locazione finanziaria, ove il beneficio fiscale è riservato soltanto al soggetto utilizzatore. A sposare questa tesi è stata sin’ora la C.T. Prov. Varese con la sentenza 21.6.2013 n. 94/1/13 che, dando ragione al contribuente che aveva detratto le spese sostenute su di alcuni immobili concessi in locazione, ha affermato che l’agevolazione ha “un obiettivo generalizzato sia oggettivo, perché riguarda unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale (cioè abitazioni, uffici, negozi ecc.), sia soggettivo, perché riguarda persone fisiche, imprenditori e non, e società o enti titolari di reddito di impresa”. La stessa commissione ha concluso precisando che “L’agevolazione è condizionata soltanto al rispetto di alcuni adempimenti formali e sostanziali, di cui all’art. 4 ss. del DM 19.2.2007, idonei a certificare che l’intervento eseguito determini un effettivo risparmio energetico. Alla sentenza di Varese si è poi aggiunta la C.T. Prov. Treviso che, nella decisione del 27.5.2013 n. 45/01/13, ha affermato che l’agevolazione spetta al titolare del fabbricato a prescindere dalla sua destinazione commerciale.
TITOLO DI POSSESSO DELL’IMMOBILE
Tra le persone fisiche, il diritto alla detrazione del 65% compete al soggetto che sostiene le spese di riqualificazione energetica su edifici, parti di edifici o singole unità immobiliari:
- posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale,
- ovvero detenuti in forza di contratti ad effetti obbligatori (es. locazione, anche finanziaria e comodato).
La detrazione spetta sia il nudo proprietario che all’inquilino, indicando nel bonifico bancario l’identificazione del beneficiario della detrazione. Il diritto alla detrazione compete anche in relazione alle spese sostenute per la riqualificazione energetica di edifici posseduti o detenuti, in base a titolo idoneo, da un familiare convivente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, ex art. 5 co. 5 del TUIR).
QUALI EDIFICI SONO INTERESSATI DALL’AGEVOLAZIONE
Per fruire della detrazione è necessario che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici esistenti (iscritti in Catasto, ovvero immobili la cui richiesta di iscrizione in Catasto sia già stata fatta).
L’agevolazione spetta se le spese sono sostenute in occasione della demolizione di un edificio e successiva fedele ricostruzione rispetto all’edificio originario (ristrutturazione edilizia), mentre non spetta se le spese sono sostenute su immobili in corso di costruzione o nell’ambito di interventi di ampliamento (in quanto l’Agenzia delle Entrate con la cir. 39/2010 li considera come “Nuova costruzione”. Caso diverso è se sull’edificio vengono eseguiti lavori di ristrutturazione senza demolizione, ma con ampliamento. In questo caso, sono detraibili le spese riconducibili alla parte di edificio esistente prima dei lavori. Nel caso in cui con tali interventi si realizzino impianti al servizio dell’intero edificio la detrazione del 65%, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente prima dei lavori, attraverso un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali.
La detrazione (ris. 12.8.2009 n. 215, l’Agenzia delle Entrate) spetta anche su un fabbricato classificato nella categoria catastale F/2 (riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito), in quanto tale accatastamento, non esclude che l’immobile possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito.
CONDITIO SINE QUA NON
Al fine di poter fruire dell’agevolazione, (circ. 31.5.2007 n. 36 e 23.4.2010 n. 21 dell’A.d.E.) conditio sine qua non è la preesistenza di un impianto di riscaldamento nell’edificio oggetto dell’intervento. Soltanto gli interventi consistenti nell’installazione di pannelli solari non soggiacciono a tale condizione ai fini del riconoscimento della detrazione.
MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE
Per le persone fisiche, inclusi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, rileva il principio di cassa, con conseguente diritto a detrarre il 65% delle spese il cui bonifico sia stato effettuato in data successiva al 5.6.2013, a prescindere dalla data di avvio dell’intervento;
Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, rileva il criterio di competenza economica, con conseguente diritto a detrarre con l’aliquota del 65% le spese afferenti interventi agevolati la cui prestazione sia stata ultimata dal 6.6.2013, a prescindere dalla data di avvio dell’intervento e dalla data di effettuazione dei pagamenti.
QUALI SONO LE SPESE AGEVOLABILI
Le spese per le quali è possibile beneficiare dell’agevolazione devono riguardare:
- gli interventi di riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento che devono conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale dell’intero edificio inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori limite indicati dai decreti ministeriali appositamente approvati;
- gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti appositamente dalla legge (si tratta degli interventi volti al miglioramento dell’isolamento termico);
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
ULTERIORI SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE
In relazione agli interventi per i quali è possibile beneficiare del bonus, la detrazione spetta per le spese relative:
- alla fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- alla fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- alla demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
- al miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- al miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
- alla fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
- allo smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, alla fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con altri impianti previsti;
- agli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- alle opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico;
- alle prestazioni professionali necessarie alla realizzazione dei suddetti interventi, comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, da parte di un tecnico abilitato.
ADEMPIMENTI PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE
Per fruire dell’agevolazione in commento non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva. E’ invece necessario acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e che l’intervento risponde ai requisiti di riqualificazione energetica previsti dalle norme in esame. Per gli interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 KW, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori.
Si ricorda che è stato soppresso l’obbligo per i contribuenti di inviare la comunicazione per i lavori a cavallo di anno.
IL PAGAMENTO DELLE SPESE
I soggetti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi in esame mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale, del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono avvalersi della detrazione del 55-65%, invece, non sono vincolati al pagamento delle spese a mezzo bonifico e possono farvi fronte anche tramite altre modalità (es. assegno bancario o postale).
L’Agenzia delle Entrate, nella Guida fiscale dicembre 2013, precisa che l’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è escluso per i contribuenti esercenti attività d’impresa, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica:
- per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni;
- per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.
Nel caso in cui nel bonifico di pagamento per interventi di recupero edilizio non siano indicati la causale del versamento (es. estremi della norma istitutiva della detrazione), il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti interessati, l’agevolazione non spetta.
RITENUTA D’ACCONTO SUI BONIFICI
L’art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 122/2010) ha introdotto una ritenuta sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta, a decorrere dall’1.7.2010.
A tale proposito si segnala che l’art. 1 co. 657 della legge di stabilità 2015 ha aumentato dal 4% all’8% la misura della ritenuta, che si presume (la norma non da indicazioni) sia entrata in vigore l’1.1.2015.
INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALL’ENEA
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori (collaudo), il contribuente deve trasmettere telematicamente all’ENEA:
- i dati contenuti nella certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica, ove richiesti, utilizzando il modello conforme all’Allegato A al DM 19.2.2007;
- per gli interventi di miglioramento dell’isolamento termico attuati mediante la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ovvero per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la scheda informativa di cui all’Allegato F al DM 19.2.2007, introdotta dal DM 7.4.2008;
- per gli altri interventi realizzati, la scheda informativa di cui all’Allegato E al DM 19.2.2007.
Mancato invio della comunicazione all’ENEA – Sanatoria (remissione “in bonis”)
La sanatoria per l’omissione di comunicazioni e adempimenti indispensabili per fruire di benefici fiscali (c.d. “remissione in bonis”), introdotta dal decreto semplificazioni fiscali (art. 2 co. 1 del DL 16/2012), in vigore dal 2.3.2012, è applicabile anche alla detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, in relazione all’omesso invio all’ENEA della documentazione entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori.
Per sanare l’omesso invio della documentazione è necessario:
- provvedere all’invio della comunicazione all’ENEA entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile;
- pagare entro la suddetta data la sanzione di 258,00 euro (nel modello F24 con il codice tributo 8114, ma senza compensazione).
DOCUMENTI DA CONSERVARE
Il contribuente deve conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la prevista documentazione, ovvero:
- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute (ovvero altra idonea documentazione rilasciata da soggetti non tenuti all’osservanza della normativa IVA);
- le ricevute dei bonifici bancari o postali (per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa);
- la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio;
- la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori effettuati dal detentore;
- l’asseverazione del tecnico abilitato;
- la ricevuta della trasmissione della documentazione all’ENEA.
INCUMULABILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI
La detrazione del 55-65% per gli interventi di riqualificazione energetica non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi (quale, ad esempio, la detrazione per il recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR). Il divieto di cumulo va letto non già come impossibilità di avvalersi contemporaneamente delle due detrazioni (55-65% e 36-50%) relativamente ad un medesimo intervento, urbanisticamente ed unitariamente inteso, bensì come divieto di operare entrambe le detrazioni sulle medesime spese.