E’ nulla la notifica della cartella esattoriale effettuata dal messo notificatore incaricato dal Concessionario della riscossione che, dopo avere acquisito sommarie informazioni in loco, provveda a depositare il plico presso la casa comunale senza considerare che la società contribuente destinataria si era fusa per incorporazione in altra società con contestuale trasferimento del proprio recapito presso l’incorporante e aveva preventivamente comunicato all’ente impositore tale variazione.
(Nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria di un’intimazione di pagamento relativa ad una cartella esattoriale che era stata notificata presso il precedente recapito. A motivo dell’avvenuta incorporazione presso altra società, la società contribuente, non risultando integrata l’estinzione, aveva continuato la propria attività presso il recapito dell’incorporante. Il messo notificatore tuttavia, senza neppure avere consultato il registro imprese e/o contattato l’ente impositore, che aveva nel frattempo ricevuto la variazione dei dati, provvedeva a egualmente depositare il plico presso la casa comunale invocando poi la compiuta giacenza).
Le motivazioni di Equitalia
Equitalia sostiene nella propria difesa che L’Ufficiale della riscossione recandosi presso la sede della società in Milano non ha potuto notificare la cartella “in quanto, pur avendo assunto informazioni in loco, la società è risultata sconosciuta” di conseguenza ha provveduto al deposito dell’atto presso la casa comunale di Milano ed il relativo avviso è rimasto affisso all’albo di detto Comune. La CTP, secondo Equitalia, avrebbe ritenuto erroneamente che la società “una volta che sia stata annotata la incorporazione nel registro delle imprese “ha cessato di esistere”” mentre, per un verso, dopo la riforma del 2004 fra “gli effetti dell’annotazione della incorporazione nel registro delle imprese” non vi è “l’estinzione della società incorporata”, per altro verso, in caso di cambio di indirizzo l’art. 60, co. 3 del D.P.R. n. 600 del 1973, è onere della società di comunicare all’Agenzia delle Entrate (ex art. 35 D.P.R. n. 633 del 1972) il nuovo indirizzo e soltanto decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione sorge l’obbligo di notificare ivi gli atti, mentre, in mancanza di tale comunicazione, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, la notifica va effettuata, ad avviso dell’appellante, nel domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi come è avvenuto nel caso in esame.
Contrariamente all’assunto dell’Ufficio, la dichiarazione di cui all’art 35 D.P.R. n. 633 del 1972 era stata regolarmente effettuata, di conseguenza la notifica effettuata nella vecchia sede di Milano è da considerare invalida in quanto l’Ufficio aveva la legale conoscenza della fusione e della sua sede legale ove qualsiasi notificazione dovesse essere effettuata.
La CTR di Milano con sentenza n. 73 del 24 luglio 2013 (ud 20 giugno 2013) ha dichiarato infondato l’appello proposto da Equitalia Nord due diverse ragioni.
La prima
La fusione per incorporazione in altra società comporta ex art. 2504-bis c.c., l’estinzione dell’incorporata per fusione nell’incorporante – la quale sola assume, proseguendo in essi, tutti i rapporti della prima, anche processuali, anteriori alla fusione – e, quindi, non realizza l’ipotesi di “variazione o di cambio di indirizzo” prevista dal terzo comma dell’art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973.
Al momento della notifica di cui si discute risultava che la società incorporata si era già, ex art. 2504-bis c.c., estinta per fusione nell’incorporante, una appropriata consultazione del pubblico registro delle imprese avrebbe dato conto che la società era stata già cancellata.
Pertanto la notifica della cartella deve considerarsi nulla con ogni conseguenza sulla impugnata intimazione di pagamento ed infondato quanto invocato dall’appellante (art. 60, co. 3 del D.P.R. n. 600 del 1973)
La seconda
L’appellata contraddicendo l’assunto di Equitalia Nord, ha documentato di aver presentato la dichiarazione di variazione dell’indirizzo di cui all’art. 60, co. 3, D.P.R. n. 600 del 1973, pertanto ogni notificazione, a pena di nullità, doveva avvenire presso la sede dell’incorporante.
LA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO
QUATTORDICESIMA SEZIONE
riunita con l’intervento dei Signori:
DI BLASI SALVATORE – Presidente
FASANO LUCA – Relatore
GUIDA LUIGI – Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
– sull’appello n. (…)
depositato il 05/03/2012
– avverso la sentenza n. (…)
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
proposto dall’ufficio: AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.
difeso da:
FIERTLER GIUSEPPE
C/O AVVOCATI STP
VIA TEODOSIO 44 20131 MILANO
controparte:
(…)
difeso da:
PAOLO FRANZONI NICOLA CINELLI
C/O CINELLI E ASSOCIATI
P.ZA SAN SEPOLCRO 1 20123 MILANO MI
Atti impugnati:
AVVISO DI INTIMAZIONE n. (…)
OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Equitalia Nord spa, già Equitalia Esatri spa con atto notificato al difensore domiciliatario della soc. (…) (incorporante di (…)) ed alla Agenzia delle Entrate di Milano 1, appellava la sentenza n. 158 in data 25.5 -05.7.2011 con cui la CTP di Milano, in accoglimento del ricorso della Transmec spa, annullava l’intimazione di pagamento di Euro. 399.903,32, oltre compensi di riscossione e interessi, per nullità della notifica della presupposta cartella – solo “incidentalmente contestata” sotto il profilo dell’omessa notifica – n. (…).
L’appellante evidenzia, preliminarmente di aver erroneamente affermato, nelle controdeduzioni in primo grado, che la notifica della cartella de qua si era perfezionata il 29/07/2013 e che il 30/08/2013 aveva provato ad effettuare una nuova notifica, mentre, come è possibile verificare dalla documentazione prodotta in primo grado (doc. 3 e doc 3-bis) l’Ufficiale della riscossione si è recato presso la sede della (…) in Milano, Piazza (…), e non ha potuto notificare la cartella “in quanto, pur avendo assunto informazioni in loco, la società è risultata sconosciuta” di conseguenza “in data 21/9/2007 ha provveduto al deposito dell’atto presso la casa comunale di Milano ed il relativo avviso è rimasto affisso all’albo di detto Comune fino al 29/9/2007” giorno in cui, e non il 29/7/2007, si sarebbe perfezionata la notifica della cartella di pagamento presupposta dall’intimazione di pagamento.
Ciò premesso, aggiunge che le conseguenze giuridiche restano quelle già indicate in primo grado poiché la fusione per incorporazione della soc. (…) nella incorporante (…) c (deliberata il 9/7/2007 con cancellazione in pari data dal registro delle imprese, ed effettuata con atto in data 18/07/2007) avrebbe determinato come conseguenza il “trasferimento” della sede sociale della (…) da Milano a (…), sede della società incorporante.
Conseguentemente la regolarità della contestata notifica emergerebbe chiaramente applicando alla situazione sopra delineata “in maniera corretta sia le norme sulla fusione delle società sia gli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 D.P.R. n. 600 del 1973” poiché ex art. 60, co. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973,, nel caso di specie, le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo hanno effetto, ai fini della notifica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della dichiarazione prevista dagli artt. 35 e 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.
Tale regolarità non avrebbe colto la CTP che erroneamente avrebbe ritenuto, fra l’altro, che la società “una volta che sia stata annotata la incorporazione nel registro delle imprese “ha cessato di esistere”” mentre, per un verso, dopo la riforma del 2004 fra “gli effetti dell’annotazione della incorporazione nel registro delle imprese” non v’è “l’estinzione della società incorporata” conseguendone che dopo il 23/7/2007 “la (…) non si è estinta” e, per altro verso, in caso di cambio di indirizzo l’art. 60, co. 3 del D.P.R. n. 600 del 1973, fa onere alla società di comunicare all’Agenzia delle Entrate (ex art. 35 D.P.R. n. 633 del 1972) il nuovo indirizzo e soltanto decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione sorge l’obbligo di notificare ivi gli atti, mentre, in mancanza di tale comunicazione, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, la notifica va effettuata, ad avviso dell’appellante, nel domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi come è avvenuto nel caso in esame.
Conclude chiedendo disporre, “ove ritenuto necessario” l’integrazione del contraddittorio in ordine alla contestazione nel merito della pretesa fiscale introdotta dalla contribuente in primo grado con motivi aggiunti giustificati dalla novità della documentazione tardivamente prodotta da Equitalia in sede di costituzione in giudizio avvenuta il 12 maggio 2011. In ogni caso, premessa la tardività del motivo e quindi la sua inammissibilità, deduce che sul punto la competenza spetta all’ente impositore -ai quale ha notificato, altresì, al detto fine l’appello – la cui presenza nel processo sarebbe necessaria qualora il motivo di merito dovesse essere esaminato.
Nel merito chiede riformare la decisione impugnata e rigettare per infondatezza, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, il ricorso introduttivo della (…)
Con memoria di costituzione l’appellata deduce l’infondatezza anche della nuova tesi dell’appellante sulla data in cui si sarebbe perfezionata, a suo dire, la notifica della cartella: non più il 29/9/2007 bensì il 29/09/2007 fondata sull’ininfluenza dell’annotazione della fusione sul registro delle imprese e sulla rilevanza, invece, dell’omessa comunicazione della variazione di indirizzo che avrebbe giustificato la notifica presso la vecchia sede di Milano e, stante la “inesistenza di abitazione, ufficio, azienda” del destinatario, la procedura di cui all’art. 60, co. 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973. Infatti per un verso deduce e documenta, fra l’altro, che, contrariamente all’assunto dell’Ufficio, era stata regolarmente effettuata in data 02/08/2007 la dichiarazione di cui all’art 35 D.P.R. n. 633 del 1972, conseguendone l’invalidità della notifica effettuata nella vecchia sede di Milano e, quindi, dell’applicazione dell’art. 60, lett. e) citato, poiché dal 1 settembre 2007 l’Ufficio aveva la legale conoscenza della fusione con la (…) e della sua sede legale ove qualsiasi notificazione riguardante la (…) doveva essere effettuata.
Nel merito evidenzia di aver già documentato che gli importi iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate a titolo di imposta sostitutiva sulle rivalutazioni, oltre interessi e sanzioni su IVA, oggetto dell’intimazione di pagamento de qua, corrispondono a tributi regolarmente e tempestivamente versati come, peraltro, sarebbe confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate che con Provv. del 28 ottobre 2011, allegato 1 alla memoria, ha “operato lo sgravio (quasi) totale dell’imposta iscritta a ruolo”, residuando soltanto taluni importi per un totale di Euro. 2.800,00 circa che la società ha preferito pagare in data 17/04/2012 come da doc. all.to 2 “con conseguente estinzione” del ruolo.
Ritiene pertanto cessata la materia del contendere e, conseguentemente, richiede provvedimento ex art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992. Conclude chiedendo rigettare l’appello dichiarando la cessazione della materia del contendere con la condanna dell’Ufficio alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello proposto da Equitalia Nord è infondato per due diverse ragioni di seguito esposte.
Come già fondatamente osservato nella decisione impugnata, la fusione per incorporazione in altra società comporta ex art. 2504-bis c.c., l’estinzione dell’incorporata per fusione nell’incorporante – la quale sola assume, proseguendo in essi, tutti i rapporti della prima, anche processuali, anteriori alla fusione – e, quindi, non realizza l’ipotesi di “variazione o di cambio di indirizzo” prevista dal terzo comma dell’art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973.
Né è possibile, d’altro canto, per la specialità che connota tale previsione derogatoria della disciplina generale, estenderne l’applicazione in via analogica al caso di specie, Al momento della notifica di cui si discute (tentativo di notifica del 30/08/2007 seguito dal deposito dell’atto in data 21/09/2007 presso la casa comunale di Milano) risultava che la società (…)rl, incorporata, si era già, ex art. 2504-bis c.c., estinta per fusione nell’incorporante (…) ed una appropriata consultazione del pubblico registro delle imprese avrebbe dato conto che la società era stata cancellata il 23/07/2007 per fusione mediante incorporazione nella (…) con sede in (…)
Cosicché infondatamente l’appellante invoca l’art. 60, co. 3 del D.P.R. n. 600 del 1973 conseguendone che, come già deliberato in primo grado, la notifica della cartella di cui trattasi deve considerarsi nulla con ogni conseguenza sulla impugnata intimazione di pagamento.
Sotto altro profilo si giunge alla medesima conclusione.
L’appellata, infatti, contraddicendo l’assunto di Equitalia Nord sul punto, ha documentato (doc. all. 7 alle Integrazioni depositate in primo grado in data 26/05/2011) di aver presentato in data 02/08/2007 la dichiarazione di variazione dell’indirizzo di cui all’art. 60, co. 3, D.P.R. n. 600 del 1973, conseguendone che, in ogni caso, dal trentesimo giorno dalla ricezione della dichiarazione – e quindi dal 1 settembre 2007 – ogni notificazione, a pena di (…)à, doveva avvenire presso la sede dell’incorporante (…) a in (…) In ogni caso, rigettata o assorbita ogni altra richiesta o eccezione introdotta, l’appello va respinto e confermata la decisione gravata.
In considerazione della particolarità della controversia insieme con l’omesso deposito della nota spese (e la mancata richiesta della condanna alle spese) da parte dell’appellata si ritiene sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l’appello proposto da Equitalia Nord spa. Spese compensate.
Milano, il 20 giugno 2013.