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La nullità degli atti dell'Agenzia delle Entrate

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L’art. 42, comma 1 del DPR 600/1973, recita che “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, se l’avviso non reca la sottoscrizione, in base al successivo comma 3, l’accertamento è nullo, pertanto una sottoscrizione non valida, ovvero apposta da un soggetto non legittimato, cioè diverso dal capo ufficio o da un suo delegato appartenente alla carriera direttiva (funzionari di terza area), equivale all’omessa sottoscrizione, comportando la nullità dell’atto impositivo (cfr. C.T. Prov. di Bologna n. 7/12/11; C.T. Prov. di Enna n. 41 del 6 aprile 2006).

Questa norma applicabile nell’ambito delle imposte sui redditi, giacché inserita nel DPR 600/1973, non si rinviene nel decreto IVA di cui al DPR 633/1972, nè nel Testo unico dell’imposta di Registro di cui al DPR 131/1986 e neppure risulta contenuta in materia di registro (Cass. n. 21562/2005).

Tuttavia secondo un orientamento più recente della stessa Cassazione, l’art. 56 del DPR 633/1972, nel riferirsi al comma 1 ai modi stabiliti per le imposte dirette richiama implicitamente il DPR 600/1973 e, quindi, anche il ridetto art. 42 sulla nullità dell’avviso di accertamento, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (cfr. Cass. nn. 10513/2008, 18514/2010). Il tenore letterale della disposizione indurrebbe a ritenere che il rinvio si limiterebbe alle modalità di notificazione e non al contenuto dell’avviso, è evidente che sul punto sia necessario un intervento delle Sezioni Unite.

La disciplina sul procedimento amministrativo, pur se la L. 241/1990 integrata dalla L. 15/2005, prevede la nullità degli atti amministrativi in mancanza di sottoscrizione (cfr. art. 21-septies), la Cassazione, con un orientamento ormai consolidato, ritiene non essenziale il requisito della sottoscrizione degli atti amministrativi ai fini della esistenza e validità degli stessi, atteso che questo esiste come tale e consente comunque di ritenere l’attribuibilità dell’atto a chi deve esserne l’autore (ex pluris, Cass. nn. 21954/2004, 13375/2009).

Dalla giurisprudenza esaminata è plausibile concludere che, mentre l’art. 42 determina la nullità degli atti impositivi ai soli fini delle imposte dirette ed al più dell’IVA nel caso di una loro omessa sottoscrizione, per gli atti afferenti ad altri ambiti impositivi, invero, sarebbe sufficiente la riferibilità degli stessi all’Ufficio emittente, e ciò si verifica, ad esempio se la notificazione è stata richiesta dell’ufficio medesimo (o da questo eseguita).

Di diverso orientamento è l’intervento di Vincenzo Busa, Direttore centrale Affari legali e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate.

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