Nell’ambito di lavori di manutenzione, la fornitura di infissi rileva come fornitura di beni significativi, con la conseguenza che l’aliquota del 10 per cento è applicabile solo fino a concorrenza del valore della prestazione lavorativa considerato al netto del valore, risultante dal contratto, degli infissi stessi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 25/E di ieri.
L’art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n.488/99 ha previsto l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. Tale agevolazione in origine doveva avere natura transitoria, tuttavia, la legge finanziaria 2010 l’ha prolungata a tempo indeterminato tantoché, ad oggi, deve essere considerata a regime.
Di base il beneficio riguarda le prestazioni di servizi e i relativi costi accessori. In tal senso possono essere comprese nel valore della prestazione anche le materie prime, i semilavorati e tutti gli altri beni necessari per l’esecuzione dell’opera. In altre parole, questi beni confluiscono nel valore della prestazione, non rendendosi necessaria, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, una loro distinta indicazione, né in fattura, né nell’accordo contrattuale stipulato dalle parti.
Tuttavia quando il prestatore fornisce, nell’ambito dell’intervento, beni di valore significativo, su tali beni l’aliquota del 10 per cento si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi medesimi (in tal senso la circolare Agenzia Entrate n.71/E/2000).
In pratica, la quota-parte del valore dei beni significativi che sconta l’aliquota ridotta si calcola sottraendo dall’intero corrispettivo dell’intervento il valore dei beni significativi.
Tale meccanismo si applica indipendentemente dalle modalità contrattuali utilizzate dalle parti per realizzare la lavorazione e, quindi, a prescindere dalla circostanza che essa si realizzi mediante un contratto di appalto ovvero una cessione con posa in opera. In sostanza, per godere dell’agevolazione, ciò che rileva è che la prestazione di servizi abbia ad oggetto un intervento di recupero.
Sono beni di valore significativo quelli indicati espressamente nel decreto del Ministero delle finanze 29 dicembre 1999:
- ascensori e montacarichi,
- caldaie,
- video citofoni,
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria,
- sanitari e rubinetteria da bagno
- impianti di sicurezza e
- infissi esterni ed interni.
La circolare n.25/E in commento, proprio per il fatto che sono ricompresi nell’elenco del decreto, chiarisce che la fornitura di infissi rileva come fornitura di beni significativi. Pertanto, sia nel caso in cui le operazioni poste in essere siano riconducibili a un contratto di appalto che ad un contratto di cessione con posa in opera, l’aliquota ridotta è applicabile al valore degli infissi entro i limiti previsti per i beni significativi.
Quindi, se il costo complessivo dell’intervento è di 5.000 euro, di cui 2.000 euro per la prestazione lavorativa e 3.000 euro per gli infissi, l’Iva al 10 per cento si applica sull’intero valore del servizio (2.000) ma, con riferimento agli infissi, solo su 2.000, ovvero sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello del bene significativo (5.000 – 3.000 = 2.000).
Nella circostanza l’Agenzia chiarisce altresì che, ai fini del calcolo, come valore del bene significativo, ovvero nel caso di specie degli infissi, deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata. Inoltre, a tal fine, occorre tuttavia tener conto anche di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni significativi, intesi quali quelli per le materie prime e per la manodopera impiegata per la produzione degli stessi.
Da ultimo si segnala un’importante indicazione fornita dall’Ufficio “tra le righe” della circolare che conferma alcuni precedenti orientamenti in tema di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (risoluzione n.3600009/76 e circolare n.11/E/2007): la produzione di infissi, accompagnata dalla posa in opera, di base è riconducibile al contratto di cessione con posa in opera. Ne consegue che la stessa non è soggetta al reverse charge in quanto cessione di beni e ciò vale sia con riferimento al cd. reverse charge in edilizia sia al reverse charge di cui alla “nuova” lettera a-ter del comma 6 del d.P.R. n.633/72 introdotta dalla Legge di stabilità 2015.