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Il contratto di lavoro a tutele crescenti e la fine dei co.co.pro e delle associazioni in partecipazione

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Il Consiglio dei Ministri ha varato un vero e proprio Testo Unico del lavoro, diretto ad accorpare e semplificare la disciplina legislativa delle tipologie contrattuali, con contestuale abrogazione della complessa e frammentaria normativa attualmente vigente sui contratti di lavoro.

Il provvedimento, composto da 55 articoli (di cui l’ultimo recante la riscrittura dell’art. 2113 c.c. in materia di mansioni), si apre con la regolamentazione, nel Titolo I, del lavoro subordinato. Dopo l’enunciazione del principio secondo cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – e a “tutele crescenti” – costituisce la “forma comune” del rapporto di lavoro, si passa alla disciplina del lavoro a tempo parziale, del lavoro intermittente, del lavoro a tempo determinato (con il mantenimento degli attuali limiti quantitativi e di durata massima di 36 mesi, comprensiva di un massimo di 5 proroghe), della somministrazione di lavoro (con l’annullamento delle causali anche per quella a tempo indeterminato, per la quale viene però introdotto un limite quantitativo) e dell’apprendistato (con misure dirette a promuovere, in particolare, l’apprendistato di primo e di terzo livello). Viene abrogato il lavoro ripartito.

Il Titolo II ha, invece, ad oggetto la “riconduzione al lavoro subordinato”, realizzata attraverso la “rottamazione” delle collaborazioni a progetto e il superamento dei contratti associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Questi ultimi sono, infatti, fatti salvi fino alla loro cessazione. Dopodiché, l’associato potrà apportare esclusivamente capitale.
Quanto alle co.co.pro., si dispone che, dall’entrata in vigore del DLgs. in esame, gli artt. da 61 a 69-bis del DLgs. 276/2003 non potranno più essere utilizzati per la stipulazione di nuovi contratti a progetto, ma rimarranno in vigore solo per regolare quelli già in atto, fino alla loro scadenza.

Estinzione degli illeciti per i datori che stabilizzano entro il 31 dicembre.

In ogni caso, comunque, a partire dal 1° gennaio 2016, detti rapporti – ove si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo ed etero-organizzate dal committente – saranno soggetti alle norme sul lavoro subordinato.
Sono fatte salve solo le collaborazioni regolamentate da contratti collettivi e quelle rese da amministratori o sindaci o prestate nell’esercizio di professioni intellettuali “protette”.

I datori di lavoro che, entro il 31 dicembre 2015, stabilizzeranno collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, o persone titolari di partita IVA mediante assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si assicureranno, a determinate condizioni, l’estinzione degli illeciti in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.

Il Titolo III è, infine, dedicato al lavoro accessorio, con l’innalzamento a 7.000 euro del limite economico generale di utilizzo e, ai fini della tracciabilità, l’introduzione di un obbligo di comunicazione preventiva analogo a quello previsto per il lavoro a chiamata.

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