Con la circolare n. 5/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina, introdotta dall’art.18 del D.L. n.91/14, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e destinati a strutture aziendali ubicate in Italia, effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015.
Il documento di prassi delinea l’ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione, le modalità di calcolo e di utilizzo del credito d’imposta emergente nonché i casi di revoca e le eventuali sanzioni applicabili per la mancata restituzione dell’ammontare indebitamente compensato entro il termine imposto dalla legge.
Con riferimento all’ambito di applicazione soggettivo, l’Agenzia ricorda che possono usufruire del beneficio d’imposta tutti titolari di reddito d’impresa; sono pertanto ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti in Italia che le stabili organizzazioni di soggetti esteri presenti nel territorio dello Stato. Vi rientrano anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, invece, devono essere soddisfatti alcuni requisiti ben precisi:
- l’investimento deve avere ad oggetto beni classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella Ateco 2007, indipendentemente dalla denominazione attribuita ai beni dalla tabella stessa nonché dal codice “attività” dell’impresa cedente;
- i beni oggetto di investimento devono essere strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa che intende beneficiare dell’agevolazione;
- il bonus spetta esclusivamente se i beni acquisiti sono nuovi nel senso che non devono essere mai stati utilizzati in alcun modo nella produzione. In tal senso non si considerano beni utilizzati quelli esposti in show room;
- i beni per i quali si intende usufruire del credito devono essere destinati ad aziende ubicate in Italia;
- rientrano nell’agevolazione solo i progetti di investimento di ammontare pari o superiore a 10.000 euro. A tal fine assumono rilevanza, oltre al prezzo d’acquisto, gli oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto) nonché l’eventuale Iva indetraibile;
- il beneficio compete a condizione che l’investimento sia realizzato a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015. L’imputazione della spesa segue la competenza così come regolata dall’art. 109 del Tuir, in base al quale i costi di acquisto dei beni mobili si considerano sostenuti alla data di consegna o spedizione, mentre per quelli relativi ai servizi direttamente connessi con l’investimento rileva il momento di ultimazione. In tal senso la circolare precisa che il lasso temporale di vigenza dell’agevolazione riguarda due distinti periodo d’imposta, ovvero, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare: il 2014, relativo agli investimenti realizzati dal 25 giugno al 31 dicembre, e il 2015, relativo agli investimenti realizzati dal 1 gennaio fino al 30 giugno.
Il bonus è pari al 15% dell’importo dell’investimento decurtato dell’ammontare della media degli investimenti in beni strumentali omogenei realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti, con possibilità di non considerare nel calcolo della media l’anno in cui l’impresa ha effettuato l’investimento più elevato.
In pratica, il valore su cui applicare il 15% è pari all’eccedenza dell’investimento agevolabile rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco effettuati nei 5 periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il più alto dei 5 valori. A tal fine, se si opta per l’esclusione, occorre ricordarsi di dividere la somma degli investimenti degli anni precedenti per 4.
Pertanto, per le imprese in attività dal 2013 che hanno investito nel 2014, l’ammontare agevolabile è pari all’intero importo della spesa. Ciò vale, in ogni caso, anche per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, per le quali, per espressa previsione normativa, il 15% si applica con riferimento al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta (2014 e 2015).
Il documento, poi, ricorda che il credito d’imposta così determinato è utilizzabile, in 3 quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione a scomputo dei versamenti dovuti mediante il modello F24, ma solo a partire (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare):
- dal 1 gennaio 2016, per le imprese che hanno effettuato l’investimento dal 25 giugno al 31 dicembre 2014;
- dal 1 gennaio 2017, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio al 30 giugno 2015.
Ai fini dell’utilizzo del bonus non rileva il limite alla compensazione applicabile ai crediti d’imposta agevolati di 250.000 euro, il limite del tetto annuo generale dei 700.000 euro nonché il divieto di compensare crediti erariali in presenza di somme erariali iscritte a ruolo e scadute per un ammontare superiore a 1.500 euro.
L’Agenzia ribadisce l’irrilevanza fiscale del credito; esso, infatti, non concorre alla formazione della base imponibile Ires, Irpef e Irap dell’impresa, non rileva per il calcolo della quota degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’art. 61 Tuir e non rileva per la determinazione della quota di spese deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5, Tuir. Inoltre, chiarisce la possibilità di cumulare il bonus con altre agevolazioni, ove le relative norme disciplinanti non dispongano diversamente.
Infine, l’Ufficio affronta la questione relativa all’eventuale revoca del beneficio fiscale. In particolare, la decadenza dal bonus è disposta nel periodo d’imposta in cui:
- l’impresa cede o destina fuori dalla sfera commerciale i beni oggetto dell’investimento agevolato prima che sia decorso il periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la spesa;
- i beni oggetto dell’investimento agevolato sono traferiti in aziende (anche di proprietà del beneficiario del bonus) situate fuori dall’Italia entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stata effettuata la spesa.
In caso di revoca, il contribuente è tenuto alla restituzione del credito indebitamente utilizzato entro il termine del saldo dell’Ires o dell’Irpef relativa al periodo d’imposta in cui si verifica la causa di decadenza. Qualora la restituzione avvenga decorso tale termine diventa applicabile la sanzione del 30% prevista per gli omessi o ritardati versamenti (art. 13 del D.Lgs. n.471/97).