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Garanzia Giovani cumulabile con altre agevolazioni

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E’ cumulabile il bonus occupazionale previsto dal programma Garanzia Giovani con le agevolazioni riconosciute per l’apprendistato professionalizzante e con l’esonero contributivo per i contratti a tempo indeterminato di cui alla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

La novità è stata apportata dal DM n. 11 del 23 gennaio 2015 alla disciplina del suddetto bonus, recata dal DM 8 agosto 2014 n. 1709 e già modificata dal DM 2 dicembre 2014 n. 63, reso noto ieri, 11 febbraio 2015, dal Ministero del Lavoro, attraverso il sito istituzionale Garanzia Giovani.

L’agevolazione

I datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati, né inseriti in un percorso di studio o di formazione (si parla di “NEET”), i quali, a seguito di un determinato iter, siano stati ammessi al programma Garanzia Giovani, con attribuzione di una classe di profilazione, indicante il grado di difficoltà nella ricerca di lavoro, possono usufruire di un incentivo economico, di importo variabile (dai 1.500 ai 6.000 euro) a seconda del tipo di assunzione e, appunto, della classe di profilazione del giovane che si intenda impiegare.

L’iniziativa rientra tra le misure finalizzate a far fronte all’elevato e preoccupante tasso di disoccupazione giovanile.

Il bonus – originariamente riferito alle assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017 – è stato retroattivamente esteso alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° maggio 2014, data dalla quale è stato possibile, per i giovani NEET, registrarsi al portale “garanziagiovani.it”.

Con il DM n. 11/2015, aumentano ora le tipologie contrattuali incentivate. In particolare, accanto ai contratti a tempo indeterminato e ai contratti a termine di durata pari o superiore a 6 mesi (anche part time), compaiono i contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
Resta ferma l’esclusione della possibilità di accedere al beneficio in relazione al lavoro domestico, ripartito e accessorio, all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e all’apprendistato di alta formazione e ricerca.
In caso, invece, di assunzione con apprendistato professionalizzante ex art. 4 del DLgs. 167/2011 – da considerare una delle forme di lavoro più rilevanti per l’inserimento occupazionale dei giovani – il datore potrà fruire di benefici doppi: non solo di quelli normativi, economici e contributivi (contribuzione datoriale pari, inizialmente, all’1,61% e all’11,61% dopo i primi 3 anni di contratto, per le aziende fino a 9 dipendenti, e pari all’11,61%, per le altre) connessi all’impiego di apprendisti, ma anche del “bonus occupazionale” della Garanzia Giovani, nella misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato, qualora la durata iniziale dell’apprendistato sia pari o superiore a 12 mesi, e in misura proporzionalmente ridotta, in caso di durata inferiore.
Dall’elenco delle tipologie escluse scompare, altresì, il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata).

Un’altra novità riguarda, poi, le assunzioni a termine. In base alla normativa originaria, il riconoscimento dell’incentivo era escluso sia nell’ipotesi di rinnovo che nell’ipotesi di proroga del contratto a tempo determinato. La nuova norma mantiene, invece, l’esclusione solo per i casi di rinnovo, mentre ammette al bonus anche i rapporti a termine che raggiungano la durata minima di 6 mesi grazie alle proroghe del contratto originario, aggiungendo, inoltre, che, “nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno 12 mesi, il datore può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi 6 mesi”.

Rilevante è, infine, la sostituzione dell’originaria previsione di assoluta incumulabilità del “bonus occupazionale” con una previsione che ora, al contrario, consente di cumulare lo stesso, nei limiti del 50% dei costi salariali, con gli altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi carattere selettivo e, senza limiti, con quelli non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.
Tra questi ultimi rientra l’esonero contributivo triennale introdotto dall’art. 1, commi 118 ss. della citata L. 190/2014 per le assunzioni effettuate, nel 2015, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale agevolazione si caratterizza, infatti, come intervento generalizzato, potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati operanti in ogni settore economico del Paese, senza alcun criterio di selettività. Da qui la cumulabilità dello stesso – confermata anche dalla circ. INPS n. 17/2015 – con l’incentivo inerente al programma Garanzia Giovani.

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