Uffici e magazzini delle imprese terziarie con rifiuti autosmaltiti sono esenti dalla tassa rifiuti, nullo l’avviso di pagamento del Comune: sentenza CTP Roma sulla TARI per le imprese.
Gli uffici e gli immobili ad uso magazzino che producono rifiuti terziari autosmaltiti non pagano la tassa rifiuti: lo stabilisce la CTP Roma, Commissione tributaria provinciale, con sentenza 16338/2014. E se anche l’ente locale emette avviso di liquidazione per la tassa rifiuti, in base all’entità della superficie occupata, ma non tiene conto della richiesta di esenzione, il provvedimento con cui si chiede il pagamento della tari è nullo.
Il caso esaminato riguardava un’impresa con unità immobiliari destinate a uso ufficio e magazzino in affitto, facenti parte di un’area produttiva esclusivamente di rifiuti terziari autosmaltiti in via totalitaria, che aveva presentato richiesta di esenzione dalla tassa rifiuti. La richiesta non era stata accolta (ma nemmeno rifiutata, la pratica si era arenata), e l’ente locale ha emesso l’avviso di pagamento della tassa rifiuti senza tener conto delle richieste dell’impresa, la cui domanda di esenzione per i rifiuti prodotti con ricorso all’autosmaltimento era fondata.
I giudici tributari hanno stabilito che esiste un obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi, applicabile anche alle cartelle di pagamento, che deve contenere i presupposti di fatto e di diritto alla base dell’atto emesso. Si tratta di un obbligo di motivazione a tutela del contribuente, che deve avere tutti gli elementi relativi alla pretesa dell’ufficio per poter esercitare il diritto di difesa.
Conclusione: accolto il ricorso per difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione. L’avviso di accertamento si considera motivato quando consente al giudice di delimitare le ragioni dell’ufficio finanziario nella successiva fase di contenzioso e al contribuente di comprendere le ragioni della maggiore pretesa ai fini del diritto di difesa.
In materia di tassa rifiuti per le imprese, ricordiamo un recentemente chiarimento del Ministero delle Finanze (Risoluzione 2/DF del 9 dicembre 2014) sull’esenzione TARI per i magazzini e le aree produttive di rifiuti speciali. In particolare, non sono tassabili i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti e le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili.