L’approvazione definitiva della legge di stabilità 2015 conferma le importanti novità in materia di applicazione dell’Iva nelle operazioni effettuate con gli enti pubblici (Split payment).
In particolare, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, le forniture eseguite a favore della Pubblica Amministrazione avverranno con il sistema dello “split payment”, che consiste nell’addebito dell’Iva in fattura da parte del soggetto passivo che pone in essere l’operazione, ma con versamento dell’imposta a carico dell’acquirente o committente. Si precisa sin da subito che, contrariamente a quanto previsto dal testo del disegno di legge, il sistema in questione è operativo dal 1° gennaio 2015 senza necessità di autorizzazione comunitaria, fermo restando che se tale autorizzazione non dovesse pervenire sarà necessario ripristinare l’applicazione ordinaria dell’Iva con tutte le problematiche che ne possono derivare.
Tecnicamente, la modifica normativa si inserisce nell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, il quale dispone che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e dei suoi organi, anche dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei loro consorzi, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, l’imposta è versata dal cessionario o committente (nella qualità di soggetto passivo), con modalità e termini che saranno fissati da un apposito decreto ministeriale.
In buona sostanza, tramite il meccanismo in questione, il cedente o prestatore emette fattura con addebito d’imposta, e l’acquirente o committente procede al pagamento dell’imponibile al fornitore stesso, mentre l’imposta è versata direttamente all’Erario.
Al fine di consentire l’applicazione del sistema in questione, nella fattura emessa dal cedente o prestatore dovrà essere riportata l’indicazione che l’imposta deve essere versata dall’acquirente o committente direttamente a favore dell’Erario (ad esempio indicando “Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”). E’ evidente che con tale sistema si evita la possibilità da parte del fornitore di incassare l’imposta e di non versarla al Fisco, al pari di quanto si ottiene con il reverse charge, anche se in tale ultimo caso il soggetto che pone in essere l’operazione non esercita la rivalsa del tributo. Lo split payment, tuttavia, non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’acconto, per i quali l’imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari.
Per quanto riguarda la decorrenza, come già anticipato, secondo l’originario disegno di legge l’efficacia del nuovo sistema era subordinata al rilascio, da parte del Consiglio Ue, dell’autorizzazione per la deroga all’art. 395 della direttiva Ue, mentre nel testo definitivo, a causa di problemi collegati ad altre vicende, si è data attuazione immediata alla novità già a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015. Le concrete modalità di versamento dell’imposta, nonché i relativi termini, saranno tuttavia definite da un apposito decreto attuativo, anche se pare ragionevole supporre che si procederà tramite utilizzo di una versione speciale del modello F24 enti pubblici. In caso di omesso o ritardato versamento dell’imposta, è prevista l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 (30% dell’imposta non versata o versata tardivamente).
Infine, è bene segnalare che le disposizioni relative allo split payment, di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, non si applicano alle operazioni per le quali l’ente cessionario o committente, in qualità di soggetto passivo d’imposta, debba applicare il regime di inversione contabile (ad esempio, acquisti intracomunitari di beni, ovvero prestazioni di subappalto rese nel settore edile). In altre parole, laddove l’operazione rientri in una delle fattispecie per le quali si rende applicabile il regime del reverse charge, quest’ultimo prevale rispetto al nuovo sistema dello split payment.