La legge di stabilità 2015 introduce importanti novità in materia di deduzioni IRAP.
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014, è riconosciuta la possibilità di dedurre integralmente, ai fini IRAP, il costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato, eccedente l’ammontare delle deduzioni – analitiche e forfetarie – riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione in ragione delle disposizioni vigenti.
Ciò potrà avvenire per la prima volta a partire dalla dichiarazione IRAP 2016 riferita al periodo d’imposta 2015. Dal beneficio sono esclusi gli enti non commerciali.
Sempre a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti IRAP (ad esclusione degli enti non commerciali) che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d’imposta pari al 10 per cento dell’IRAP lorda. Tale credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione IRAP (quindi per la prima volta a decorrere dal 2016) Infine viene annullato lo sconto sulle aliquote IRAP previsto dal decreto-legge n. 66/2014 con la conseguenza che restano in vigore le aliquote IRAP previste per il periodo d’imposta 2013.
La deduzione integrale del costo del lavoro
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, è ammessa in deduzione dalla base imponibile IRAP anche la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente (a tempo indeterminato) e l’ammontare delle seguenti deduzioni:
- contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- € 7.500, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, tali importi, sono ulteriormente incrementati fino a 15.000,00 euro ovvero a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
- contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- spese relative agli apprendisti, ai disabili, per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;
- per le imprese autorizzate all’autotrasporto merci, le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente;
- € 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque;
- € 15.000,00 in caso di incremento del numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente.
La nuova deduzione è di tipo residuale il che sta a significare che il contribuente applica prima le deduzioni già vigenti (analitiche e forfettarie) e solo qualora l’ammontare complessivo di tali deduzioni spettanti fosse inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d’imposta, compete l’ulteriore deduzione per la differenza, fino a concorrenza del costo sostenuto.