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Start-up agevolabile anche con la fiduciaria

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Con la Risoluzione n. 9/E del 22 gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’interposizione della società fiduciaria, tra la partecipata ed i soci, di per sé non rappresenta causa ostativa per l’applicazione del regime agevolativo previsto per le start-up innovative, sempre che, ovviamente, sussistano tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina.

Come noto, l’articolo 29 riconosce ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote di una start-up innovativa, un’agevolazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi, sotto forma di: → detrazione di imposta, in favore degli investitori soggetti Irpef; → deduzione dal reddito complessivo, per gli investitori soggetti Ires. È possibile usufruire delle agevolazioni fiscali appena richiamate in qualità di titolare effettivo delle quote di una start-up innovativa, detenute per il tramite di una società fiduciaria, sempre che, ovviamente, sussistano tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina.

Dal punto di vista fiscale sono agevolabili i conferimenti in denaro effettuati in sede di costituzione della start-up innovativa (o in sede di eventuale aumento di capitale): a nulla rileva, a tal fine, il fatto che alla data di sottoscrizione del capitale ancora non si sia perfezionata l’iscrizione nella sezione speciale.

La disciplina delle start-up innovative, infatti, non fissa un termine per l’iscrizione della società nella apposita sezione speciale che, tuttavia, deve perfezionarsi in tempo utile affinché la società possa rilasciare la certificazione, che consente agli investitori di fruire dell’incentivo fiscale con riferimento al periodo di imposta in cui matura il relativo credito.

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