La cedolare secca sostituisce l’imposta di registro dovuta sulla risoluzione del contratto di locazione, ma non l’imposta di registro dovuta in caso di cessione del contratto di locazione medesimo. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate, nelle nuove risposte alle FAQ pubblicate sul proprio sito internet, in materia di cedolare secca sulle locazioni abitative.
L’Agenzia delle Entrate precisa che in caso di risoluzione del contratto di locazione per volontà del conduttore è necessario presentare, entro 30 giorni dal momento in cui il rapporto si è interrotto, il modello RLI compilato allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato il contratto di locazione, senza pagamento dell’imposta di registro sulla risoluzione (che sarebbe pari a 67 euro).
Per quanto concerne, invece, la cessione del contratto di locazione per il quale si sia optato per la cedolare secca, l’Agenzia invece precisa che, in tal caso, non opera alcun effetto sostitutivo, sicché l’imposta di registro (di 67 euro se la cessione avviene senza corrispettivo e del 2% in caso di cessione con corrispettivo) è comunque dovuta.
L’Agenzia delle Entrate già con il provvedimento del 7 aprile 2011 n. 55394, tra le imposte “sostituite” dalla cedolare secca, cita l’imposta di registro dovuta sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione, ma non l’imposta dovuta sulle cessioni.
Le risposte alle FAQ, poi, chiariscono che l’opzione per la cedolare secca è possibile, in caso di locazione di un box auto, solo ove esso:
– configuri una pertinenza d i un immobile abitativo;
– sia locato unitamente all’abitazione.
In proposito, si ricorda che la circ. Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2011 n. 26 (§ 1.2) ammette l’applicabilità del regime sostitutivo alle pertinenze anche nel caso in cui esse siano concesse in locazione con un contratto successivo e separato, alla duplice condizione che tale contratto:
– sia stipulato dallo stesso locatore e dallo stesso conduttore del contratto di locazione dell’abitazione;
– manifesti l’esistenza del vincolo di pertinenzialità.
Ancora, l’Agenzia, asserisce che non è possibile optare per la cedolare secca ove il conduttore sia una società che intende adibire l’immobile ad abitazione dei dipendenti. L’Amministrazione, dunque, confermando quanto chiarito già nella circ. 26/2011, accoglie un’interpretazione restrittiva del dato normativo, che esclude dall’ambito di applicazione della cedolare secca la locazione effettuata nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Infatti, l’Agenzia ritiene che tale condizione sia perfezionata non soltanto quando l’imprenditore o il professionista sia il locatore, bensì anche quando l’imprenditore o il professionista sia il conduttore, indipendentemente dal fatto che l’abitazione sia destinata da quest’ultimo ad abitazione di suoi dipendenti o collaboratori. Tale conclusione, peraltro, non è condivisa dalla giurisprudenza di merito (si veda C.T. Prov. Reggio Emilia 4 novembre 2014 n. 470/3/14).