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La nuova cfc dopo la legge di stabilità – Fisco internazionale

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La Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità) ha introdotto significative novità in materia di CFC (controlled foreign companies) black list modificando i criteri di valutazione dei paesi paradisiaci che determinano l’applicazione della tassazione per trasparenza.

La disciplina CFC è entrata in vigore in Italia a partire dal 2002 e sin dall’inizio il riferimento è stato fatto alla black list di cui al D.M. 21.11.2001. Il decreto, peraltro, ha subito talune modifiche nel corso del tempo. In particolare, a seguito del D.M. 27.7.2010 sono stati espunti paesi come Malta e Cipro per i quali, in considerazione dell’appartenenza all’Unione Europea, l’applicazione della disciplina sollevava interrogativi circa la sua effettiva legittimità.

Il comma 4 dell’art. 167, ispiratore dell’emanazione del D.M. 21.11.2001, stabiliva che si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

Fino al 2014 la vecchia black list ha continuato ad essere operativa, nonostante l’art. 167 del Tuir sia stato modificato a seguito della L. 244/2007 (c.d. Finanziaria 2008) che introducendo la previsione di una nuova white list ai sensi dell’art. 168-bis, cambia la prospettiva dell’analisi. Dalla lista dei “cattivi” si passa alla lista dei “buoni”. Con l’occasione, il comma 4 fu abrogato, in quanto si riferiva ad una lista dei “cattivi”.

Questa white list sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dall’anno successivo a quello della sua pubblicazione. Gli operatori hanno atteso invano questa pubblicazione per anni, per cui nel frattempo ha continuato ad operare la vecchia black list di cui al D.M. 21.11.2001.

 In questo contesto si inserisce il comma 680 della Legge di stabilità 2015 il quale ha introdotto un nuovo comma 4 dell’art. 167 del Tuir, secondo cui si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia. Ci sono Paesi come Singapore, Hong Kong, la Malaysia e le Filippine che presentano un livello impositivo più alto rispetto al 13,75%. Sul punto possiamo chiederci se, diversamente dalla disciplina cfc white list, si dovranno considerare i livelli impositivi nominali in luogo di quelli effettivi.

Probabilmente si dovrà valutare la tassazione effettiva in quanto, come vedremo, si fa riferimento all’emanazione di un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, ma non al fine di individuare i Paesi paradisiaci, bensì solo per i regimi fiscali. Rimaniamo in attesa di chiarimenti sul punto.

Rimane inoltre incerto se il livello impositivo attiene alla sola IRES o se si debba valutare anche l’IRAP. Qui potremmo far nostri i chiarimenti dati nella C.M. 51/E/2010 dove si chiarì che si poteva escludere l’Irap dai conteggi.

Per prevenire facili comportamento fraudolenti, il comma 4 prevede altresì che si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia.

E’ evidente che un Paese con aliquota elevata potrebbe prevedere regimi particolari che permetterebbero di eludere la norma. Sarà compito di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate fornire un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali.

Purtroppo l’elenco non sarà tassativo. La paura che qualcuno possa fare il furbo ha portato il legislatore ha ritenere la lista non esaustiva. Questo porterà ad evidenti dubbi applicativi e sarà foriero di contenzioso.

Inoltre, come abbiamo evidenziato, il provvedimento non contiene una black list, ma una solo un insieme di regimi fiscali particolarmente ridotti.

La nuove previsioni entrano in vigore a partire sostanzialmente dal 2015. Gli operatori stanno ancora navigando nel buio, in quanto l’anno è iniziato, ma non conoscono puntualmente la disciplina che troverà applicazione.

 

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