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REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE

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A decorrere dal 1° gennaio 2015, a seguito delle novità introdotte ad opera della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), è stata introdotta la nuova lett. a-ter) al 6° comma dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, prevedendo che il reverse charge c.d. interno (nel caso in cui il committente sia soggetto passivo IVA) torni applicabile anche con riferimento alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

CASI DI APPLICAZIONE
Ad oggi l’Amministrazione finanziaria non ha chiarito la portata della nuova disposizione normativa. Ciò premesso sembra ragionevole ritenere che il reverse charge in esame torni applicabile per determinate prestazioni, richiamate proprio all’interno della norma. Più nel dettaglio sembra che si debbano considerare le indicazioni contenute all’interno della Relazione Tecnica che fa riferimento alle categorie ATECO 81.2 (pulizie) e 43 (demolizioni, installazione di impianti, completamento).

Prestazioni relative ad edifici Casi in cui torna applicabile il reverse charge c.d. interno prendendo a riferimento quanto riportato all’interno della Relazione Tecnica alla Legge di Stabilità 2015
Prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici
Dovrebbero essere soggette a reverse charge (ancorché risulta opportuna/necessaria una conferma ministeriale) le seguenti prestazioni di pulizia:

  • pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione;
  • pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici;
  • pulizia generale (non specializzata) di edifici;
  • altre attività di pulizia specializzata di edifici esclusa la pulizia di impianti e macchinari;
  • servizi di disinfestazione.
Prestazioni di servizi di demolizione relative ad edifici
In linea generale rientra nel reverse charge la demolizione di edifici; non rientra, invece, la demolizione di altre tipologie di strutture diverse dagli edifici come ad esempio gli impianti industriali.
Prestazioni di servizi di installazione di impianti relative ad edifici
Dovrebbero essere soggette a reverse charge (ancorché risulta opportuna/necessaria una conferma ministeriale) le seguenti prestazioni:

  • installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione;
  • installazione di impianti elettronici;
  • installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria in edifici o in altre opere di costruzione;
  • installazione di impianti per la distribuzione del gas;
  • installazione di impianti di spegnimento antincendio;
  • installazione di impianti di depurazione per piscine ancorché risulta necessario un chiarimento al fine di stabilire se la piscina può rientrare nel concetto di edificio ovvero parte di esso;
  • installazione di impianti di irrigazione per giardini ancorché risulta necessario un chiarimento al fine di stabilire se il giardino può rientrare nel concetto di edificio ovvero parte di esso;
  • installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
  • lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
  • altri lavori di costruzione e installazione.

NB: ad oggi non è chiaro se rientrano nel reverse charge anche i servizi di manutenzione nonché riparazione delle citate installazioni. Si pensi ad esempio alla manutenzione di una caldaia.
Caso: cessione con posa in opera
Capita sovente che l’installazione di impianti relativi ad edifici venga effettuata mediante la cessione di beni con posa in opera. Si pensi ad esempio alla cessione della caldaia con la successiva posa in opera della stessa. In tal caso, se l’importo della caldaia (bene) è superiore al valore della prestazione (per meglio dire, dare superiore al fare) sembra che il reverse charge interno (se la cessione con posa in opera è svolta a favore di un soggetto passivo IVA) non torni applicabile, in considerazione del fatto che la prestazione di servizi è accessoria alla cessione di beni (ai sensi dell’art. 12 del DPR n. 633/1972).

Servizi di completamento relativi ad edifici
Dovrebbero essere soggette a reverse charge (ancorché risulta opportuna/necessaria una conferma ministeriale) le seguenti prestazioni:

  • intonacatura e stuccatura;
  • posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
  • posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili;
  • rivestimento di pavimento e di muri;
  • tinteggiatura e posa in opera di vetri;
  • attività non specializzate di lavori edili – muratori;
  • altri lavori di completamento e di finitura degli edifici.

NB: l’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se il reverse charge torni applicabile solo per il completamento ovvero la costruzione degli edifici oppure sia esteso anche per i servizi di manutenzione/ristrutturazione.

 

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