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L’Iva sui servizi digitali resi dai contribuenti minimi nei rapporti “B2C”

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Dal 1° gennaio di quest’anno, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (cd. “TBE services”) rese nei rapporti “B2C”, cioè nei confronti di soggetti che non agiscono come operatori economici, sono assoggettate a Iva nel Paese del committente, in applicazione pertanto dello stesso criterio territoriale previsto, dal 2010, per i rapporti “B2B”.

Per i suddetti servizi, occorre verificare se l’inversione del luogo impositivo si applichi anche quando il fornitore italiano sia un contribuente minimo o un nuovo forfetario.

È noto che la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 36/E/2010 (Parte I, § 3 e 4), nell’esaminare gli obblighi ai quali sono tenuti gli operatori soggetti al regime dei “minimi” a seguito delle modifiche introdotte dal cd. “VAT Package”, ha chiarito che, agli effetti territoriali, tali contribuenti sono considerati soggetti passivi limitatamente alle operazioni passive.

In particolare, con riguardo ai servizi, la citata circolare ha precisato che:

  • l’operatore “minimo” italiano che effettua acquisti di servizi presso un soggetto passivo d’imposta di altro Stato membroriceve una prestazione territorialmente rilevante in Italia, integra la fattura ricevuta dal cedente estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercita il diritto a detrazione e compila l’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti”;
  • viceversa, l’operatore “minimo” italiano che effettua prestazioni di servizi nei confronti di un soggetto passivo d’imposta di altro Stato membro “non effettua una operazione intracomunitaria, ma un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, per la quale l’IVA non viene evidenziata in fattura”. Di conseguenza, il fornitore italiano “non compila l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese”.

In assenza di un diverso orientamento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, tali indicazioni sono tutt’ora applicabili ai servizi digitali resi nei rapporti “B2B”, vale a dire quando il cliente sia un soggetto passivo stabilito in altro Paese membro dell’Unione europea. In questa ipotesi, in deroga alla regola territoriale generale prevista dall’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, il luogo impositivo resta “agganciato” al Paese del prestatore anche se il committente è un operatore economico.

Laddove, invece, il cliente non agisca in veste di soggetto passivo d’imposta, occorre stabilire se – per effetto del nuovo criterio territoriale – l’operatore “minimo” italiano, al fine di versare l’imposta nel Paese membro del proprio cliente, debba identificarsi in tale Paese o, in alternativa, richiedere la registrazione al MOSS (Mini One Stop Shop) secondo la procedura telematica attivata dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate 30.09. 2014, n. 122854.

La registrazione al MOSS, in alternativa all’apertura di una posizione Iva locale, sembrerebbe obbligatoria alla luce delle istruzioni fornite dalle Autorità fiscali di altri Paesi membri in cui opera il regime di franchigia previsto per le piccole imprese (artt. 281 ss. della Direttiva n. 2006/112/CE).

Nel caso, per esempio, del Regno Unito, il numero di partita Iva è attribuito, di regola, ai soli contribuenti stabiliti con volume d’affari superiore a 81.000 sterline (soglia applicabile dal 1° aprile 2014 – cfr. Notices 700/1 e 700/11, aggiornati ad aprile 2014).

Le Autorità fiscali inglesi hanno precisato che le imprese inglesi con un “UK VAT registration threshold” non superiore a 81.000 sterline, se prestano servizi digitali a clienti, non soggetti passivi d’imposta, di altri Paesi membri, possono aderire al MOSS al fine di assolvere l’imposta dovuta in ciascun Paese membro di consumo, fermo restando che gli stessi servizi, se resi a clienti inglesi, non sono soggetti a Iva (cfr.https://www.gov.uk/register-and-use-the-vat-mini-one-stop-shop); con la registrazione al MOSS, diventa inoltre possibile richiedere il rimborso dell’Iva versata sugli acquisti inerenti ai servizi digitali resi, in deroga al divieto di detrazione/rimborso previsto per le imprese prive di numero di partita Iva.

Dunque, nel Regno Unito, anche l’operatore “minimo”, se presta servizi digitali a “privati consumatori” di altri Paesi membri, è tenuto ad applicare la nuova deroga territoriale basata sul Paese del committente, con il conseguente obbligo di registrazione al MOSS in alternativa all’apertura di una posizione Iva nei vari Paesi membri dei propri clienti.

In Italia, invece, salvo una diversa interpretazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, potrebbero applicarsi – in via estensiva – gli stessi princìpi contenuti nella richiamata C.M. n. 36/E/2010 (Parte I, § 3 e 4), con la conseguenza che i servizi digitali resi dall’operatore “minimo” italiano a privati consumatori di altri Paesi membri configurerebbero un’operazione interna, non soggetta a Iva. In base a questa impostazione, non sarebbe pertanto richiesta né la registrazione al MOSS, né tantomeno l’identificazione Iva nei Paesi di consumo.

Sul punto, sarebbe comunque auspicabile una conferma ufficiale, anche in considerazione dei profili di incompatibilità che caratterizzano, sul piano comunitario, le indicazioni offerte dall’Agenzia delle entrate per ciò che riguarda la soggettività passiva alternata dei soggetti in franchigia. In ogni caso, una siffatta conferma escluderebbe che il comportamento tenuto dall’operatore nazionale possa essere contestato dal Fisco italiano, ma non garantirebbe un’analoga “copertura” rispetto ai singoli Paesi membri di consumo.

 

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