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Bonus per la ristrutturazione del soffitto

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Detrazione anche con aumento della volumetria

Premessa – La ristrutturazione del soffitto che comporti l’aumento della volumetria gode della detrazione Irpef del 50% (ovvero Bonus per la ristrutturazione) di recupero del patrimonio edilizio. Questo è quanto sostiene la CTP di Bergamo nella sentenza n. 320/10/14.

Ristrutturazione – Nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione di un fabbricato con ampliamento di volumetria, è esclusa l’applicabilità della detrazione del 50% (articolo 16 bis Tuir 917/86 e articolo 1, comma 139, Legge 147/2013). Questo è quanto sostiene l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.4/E del 4 gennaio 2011, che si è espressa a proposito dell’applicabilità delle detrazioni del 36%-50% in presenza di lavori di ristrutturazione e ampliamento, con o senza demolizione dell’edificio originario.
Accertamento – E su questo si è basata l’Agenzia delle Entrate nell’accertamento oggetto della sentenza n. 320/10/14 della Ctp di Bergamo dove sono stati rettificati gli importi portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi, relativamente ad alcune spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia. In particolare, nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, secondo l’Agenzia delle Entrate le citate agevolazioni competono “solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria dell’edificio preesistente”; diversamente, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, le detrazioni non spettano, “in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione”.
Variazione sagoma – Nessun problema invece per la variazione della sagoma. Infatti, è ora possibile il cambiamento della sagoma sulla base dell’articolo 30, Legge 98/2013, che definisce comunque l’intervento di ristrutturazione edilizia, anche se lo stesso comporta una variazione della sagoma a seguito di demolizione e ricostruzione (tale disposizione è entrata in vigore lo scorso 21 agosto 2013).
Legge regionale e giurisprudenza – Di diverso parere però la Commissione provinciale di Bergamo nella sentenza 320/10/14. I giudici di merito si sono basati sulle leggi della Regione Lombardia e sulla giurisprudenza. In base alla legge lombarda, infatti, l’ampliamento volumetrico è ammesso come ristrutturazione edilizia. Sia secondo la legge regionale della Lombardia n. 15/1996 che secondo la sentenza della Cassazione n. 38088/2009. Nella citata norma regionale, appare chiaro che il recupero dei sottotetti, pur con incremento di volumetria, “non deve essere considerato urbanisticamente un vero e proprio aumento”, a patto di mantenere inalterata la superficie; tant’è che per tali lavori non è nemmeno richiesta l’adozione e approvazione di un piano attuativo. Secondo la richiamata pronuncia della Cassazione (n.38088/2009), possono essere assunti alla tipologia delle ristrutturazioni edilizie anche quegli “interventi che ammettono integrazioni funzionali e strutturali dell’edificio esistente, pure con incrementi di volume”.

CTP di Bergamo n. 320/10/14

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