Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2015, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 29 dicembre 2014, la Repubblica di San Marino è stata inclusa nella “white list” di cui al DM 4 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni.
È, quindi, giunto al termine il processo di “normalizzazione” dei rapporti tra l’Italia e la Repubblica del Titano che, dopo anni turbolenti e caratterizzati da non poche controversie, si è concluso prima con l’esclusione di San Marino dalla “black list” contenuta nel DM 23 gennaio 2002, rilevante sia ai fini della deducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese sanmarinesi (art. 110 comma 10 del TUIR) che del monitoraggio delle operazioni IVA con le stesse (art. 1 del DL 40/2010), e dalla black list di cui al DM 4 maggio 1999 in materia ditrasferimento della residenza fiscale delle persone fisiche, e ora con l’inclusione di San Marino nella white list.
La white list contenuta nel DM 4 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni individua gli Stati o territori con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delleConvenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
La lista in questione era stata emanata in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 6 del DLgs. n. 239 del 1° aprile 1996, finalizzate ad escludere dall’imposizione sostitutiva sugli interessi delle obbligazioni e dei titoli dei c.d. “grandi emittenti” quei proventi “percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni”.
Essa è poi stata utilizzata anche nell’ambito di altre disposizioni fiscali, in primo luogo dell’assoggettamento ad imposizione sostitutiva del 12,50% (poi passata al 20% e successivamente al26%) prevista dall’art. 1 del medesimo decreto per gli interessi dei titoli e delle obbligazioni dei grandi emittenti le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati di Stati dell’Unione e dello Spazio Economico Europeo che siano contestualmente inclusi nella predetta white list; altri ambiti riguardano, ad esempio, la presunzione di residenza in Italia dei trust istituiti in Stati diversi da quelli con i quali è attuabile lo scambio di informazioni, nei casi previsti dall’art. 73 comma 3 del TUIR, o il regime applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione aOICVM di diritto estero (art. 10-ter comma 1 e 9 della L. n. 77 del 23 marzo 1983).
Nell’ultimo biennio la white list era stata aggiornata solo due volte, al fine di ricomprendervi l’Islanda e il Qatar; si tratta di una situazione che non rispecchia l’evolversi del contesto internazionale, che ha visto negli ultimi anni un sensibile incremento degli accordi per lo scambio di informazioni, così come di apposite Convenzioni contro le doppie imposizioni che contengono accordi per lo scambio di informazioni secondo gli standard OCSE.
Con l’inclusione di San Marino si colma tale lacuna, garantendo una sorta di “pacificazione” fiscale con l’Italia dopo anni di controversie.