L’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972 contiene un trattamento vantaggioso, consistente nella mancata applicazione dell’Iva, a favore del turista extracomunitario che effettua nel territorio dello Stato acquisti di beni, a condizione che vengano rispettati determinati requisiti.
I requisiti vanno verificati:
- in capo al soggetto cedente;
- in capo al turista extra UE;
- con riferimento a particolari beni agevolati.
Con riferimento al soggetto cedente, deve trattarsi di un commerciante al dettaglio. La R.M. n. 126/E/1998 ha previsto che la cessione possa essere effettuata anche da un commerciante all’ingrosso, purché sia autorizzato alla vendita al dettaglio, questa avvenga in locali distinti e la vendita di beni non faccia pensare all’uso degli stessi per fini diversi dall’uso privato.
I soggetti che possono beneficiare della norma in commento sono i soggetti privati domiciliati o residenti in un altro Stato extraUe, requisito da verificarsi con opportuno documento. Gli estremi del passaporto non devono essere indicati in fattura, ma andranno riportati dal turista prima del visto doganale.
Per quanto riguarda la tipologia di beni agevolati, deve trattarsi innanzitutto di cessione di beni e non di prestazioni di servizi, per le quali non è riconosciuta la detassazione.
Tali beni devono inoltre essere di importo superiore a 154,94€ e devono essere destinati all’uso personale e familiare del viaggiatore.
Con riferimento alle tipologie di beni “sgravati”, la C.M. n. 145/E/1998 ha precisato che le categorie merceologiche rilevanti a tale fine, da intendersi nell’accezione più ampia, ivi compresi i beni ad uso non esclusivamente personale del viaggiatore ma anche di eventuali suoi familiari non viaggiatori (R.M. n. 58/E/1997), sono, in linea di massima, le seguenti:
- abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;
- piccoli mobili, oggetto di arredamento e di uso domestico;
- articoli sportivi;
- oggetti di oreficeria e gioielleria;
- apparecchi radio-televisivi ed accessori;
- alimentari;
- giocattoli;
- computers ed accessori;
- strumenti ed accessori musicali;
- apparecchi di telefonia;
- cosmetici;
- accessori per autoveicoli;
- prodotti alcoolici e vitivinicoli;
e, in generale, deve trattarsi di beni privi di qualsiasi interesse commerciale.
Tali beni dovranno poi uscire dal territorio comunitario entro tre mesi dall’acquisto e l’uscita deve avvenire nei bagagli personali del turista, ricomprendendovi sia il bagaglio a mano che quello non accompagnato.
Se infatti del trasporto della merce si occupa il cedente, non è possibile rientrare nell’ambito dell’art. 38-quater, ma l’operazione sarà qualificata come esportazione (art. 8, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972).
Tornando alle operazioni in commento, è sempre obbligatoria l’emissione della fattura, ma la fatturazione può avvenire:
- senza addebito dell’Iva (art. 38-quater, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972)
- con addebito dell’Iva e successivo rimborso dell’imposta tramite emissione di nota di variazione (art. 38-quater, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972)
Nel primo caso l’operazione è non imponibile e risulta regolarmente conclusa nel momento in cui, entro il quarto mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione, viene restituita al cedente una copia della fattura con il visto della Dogana di uscita.
Se ciò non avviene, il cedente dovrà regolarizzare l’operazione emettendo una nota di variazione di sola Iva e versare la stessa entro i successivi 30 giorni.
Nella seconda modalità, che espone il cedente a minori rischi, verrà emessa fattura con addebito di Iva.
Il turista che provvede al trasporto dei beni fuori dall’Ue entro il terzo mese successivo a quello di cessione, deve restituire al cedente entro il quarto mese successivo la fattura vistata dalla Dogana.
Così facendo otterrà il diritto ad ottenere il rimborso dell’Iva con emissione di nota di variazione.
Di solito il turista si rivolge alle c.d. società tax free o di tax refund, le quali anticipano l’Iva al turista extraUe e inviano la fattura vistata al negoziante.