La L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha previsto che, nella nozione di “libri”, di cui al n. 18) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, sono ricomprese “tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”.
Per effetto della modifica normativa, dal 1° gennaio 2015, l’Iva sugli e-book è passata dal 22% al 4%.
Dalla stessa data, anche Malta ha deciso di ridurre l’Iva sui libri digitali, applicabile non più nella misura ordinaria del 18%, ma in quella agevolata del 5%, già prevista per i libri venduti in formato cartaceo o su altri supporti fisici, quali CD, CD-ROM e chiavette elettroniche.
Il comportamento di Italia e Malta segue quello di Francia e Lussemburgo. In particolare, la Francia assoggetta la vendita di libri elettronici all’aliquota del 7% dal 1° gennaio 2012 e del 5,5% dal 1° gennaio 2013, mentre il Lussemburgo applica l’aliquota del 3% a partire dal 1° gennaio 2012.
La compatibilità sul piano comunitario delle misure decise da tali Paesi sono attualmente al vaglio della Corte di giustizia. Il 06.09.2013, infatti, la Commissione europea ha proposto ricorso per inadempimento contro la Francia (causa C-479/13) e, il 18.09.2013, contro il Lussemburgo (causa C-502/13).
Secondo la Commissione, l’applicazione dell’aliquota ridotta ai libri digitali è incompatibile con gli artt. 96 e 98 della Direttiva n. 2006/112/CE, in quanto le aliquote ridotte possono essere applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all’allegato III alla Direttiva. In proposito, tra i beni e servizi contemplati nella versione originaria dell’allegato erano richiamati i libri cartacei, mentre – a seguito della modifica introdotta dalla Direttiva n. 2009/47/CE – l’agevolazione è stata estesa alla fornitura di libri “su qualsiasi tipo di supporto fisico”.
Sempre ad avviso dello stesso organo comunitario, gli e-books non rientrano nelle categorie di beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta, tenuto anche conto che, in base all’art. 98, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE, “le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica”, tra i quali sono inclusi i prodotti editoriali digitali. L’allegato I al Reg. UE n. 282/2011, infatti, nel definire il contenuto dei “servizi prestati tramite mezzi elettronici” di cui al punto 3) dell’allegato II alla Direttiva n. 2006/112/CE – relativi alla “fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati” – ricomprende nei medesimi sia il “contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche”, sia l’“abbonamento a giornali o riviste on line”.
Nell’attesa della pronuncia da parte dei giudici comunitari, può osservarsi che la recente sentenza della Corte di giustizia nella causa C-219/13 dell’11.09.2014 non sembrerebbe idonea ad evitare la probabile condanna di Francia e Lussemburgo, in quanto esclusivamente riferita ai libri venduti su supporti fisici. In particolare, è stato affermato che la limitazione dell’aliquota ridotta ai libri stampati, e non anche a quelli forniti attraverso un supporto fisico diverso, è compatibile con la normativa comunitaria nella misura in cui sia rispettato il principio di neutralità fiscale, ossia a condizione che, dall’esame del rapporto di concorrenza esistente tra le diverse categorie di libri, le due tipologie di prodotti non siano simili dal punto di vista del consumatore medio.
Riguardo alla potenziale procedura di infrazione del diritto comunitario che potrebbe essere avviata (anche) nei confronti di Italia e Malta, occorre evidenziare che la stessa Commissione europea, nella comunicazione n. 851 del 06.12.2011 sul futuro dell’Iva, considera necessario riesaminare la struttura delle aliquote d’imposta siccome “beni e servizi simili dovrebbero essere soggetti alla stessa aliquota Iva e a tale riguardo occorrerebbe tener conto del progresso tecnologico in modo da rispondere alla sfida posta dalla convergenza tra supporti fisici ed elettronici”.
Sotto il profilo concorrenziale, occorre poi considerare che la riduzione dell’aliquota Iva coincide con l’entrata in vigore delle nuove regole di applicazione dell’imposta per i servizi elettronici resi nei rapporti “B2C”, cioè nei confronti dei soggetti che non agiscono in veste di operatori economici. Questo significa che, da quest’anno, i fornitori di libri digitali non applicano più l’aliquota del Paese membro in cui sono stabiliti, ma quella del Paese UE in cui sono residenti i propri clienti.
Dato che, fino all’anno scorso, la maggior parte degli “e-book sellers”, inclusa Amazon Kindle, era stabilita in Lussemburgo, in modo da poter applicare l’aliquota del 3% alle vendite effettuate in tutta l’Unione europea, è verosimile che il prezzo dei libri digitali aumenterà per le vendite nei Paesi che applicano l’aliquota ordinaria (es. passaggio dal 3% al 20% dell’aliquota Iva per le vendite nel Regno Unito e dal 3% al 19% per le vendite in Germania). Per contro, in ragione della nuova aliquota del 4%, il prezzo degli e-book acquistati dagli italiani resterà sostanzialmente immutato.