Si prolungano i controlli sulle società estinte, infatti, dal 13 dicembre l’Amministrazione Finanziaria ha cinque anni di tempo, a partire dalla data di cancellazione della società dal registro delle imprese, per avviare un accertamento, un contenzioso, una riscossione dei tributi e di contributi con eventuali sanzioni e interessi.
Il Consiglio dei Ministri il 30 ottobre 2014 ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo attuativo dell’articolo 7 della Legge Delega fiscale n. 23 dell’11 marzo 2014, contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.
In virtù delle nuove disposizioni, l’Amministrazione Finanziaria potrà notificare un avviso di accertamento anche nei cinque anni successivi a partire dalla data di cancellazione della società dal Ufficio del Registro.
La conseguenza è che il liquidatore dovrà anche dopo la cancellazione, rappresentare la società, continuando ad assolvere tutti i doveri che il Codice civile normalmente gli attribuisce.
Fino ad oggi la cancellazione della società dall’Ufficio Registro ha avuto piena efficacia costitutiva, a tal punto che la società doveva ritenersi estinta senza attendere l’effettiva definizione di tutti i rapporti giuridici pendenti.
Tale posizione veniva avvalorata anche in materia tributaria. Infatti la commissione tributaria provinciale di Ravenna con sentenza n. 1/03/13 del 21/1/2013, evidenzia che “la cancellazione della società dal registro imprese ha effetti costitutivi e non dichiarativi con conseguente perdita della legittimazione attiva e passiva”.
Secondo quanto disposto, pertanto, l’accertamento notificato dopo la cancellazione della società si poteva considerare inefficace e incapace di riconoscere eventuali attribuzioni di presunti utili extracontabili agli ex soci (ai sensi dell’art. 36, D.P.R. n. 602/73).
I liquidatori dei soggetti IRES che non osservano l’obbligo di versare le imposte dovute per il periodo di liquidazione e per quelli anteriori, con le attività della liquidazione, rispondono in proprio, a meno ché dimostrino di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. E’ legittima, infatti, l’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore della società in caso di omesso pagamento del debito verso l’Erario, quando l’Amministrazione Finanziaria dimostri la sussistenza della condizione della certezza legale del tributo all’atto dell’esercizio dell’azione (Suprema Corte, con l’ordinanza n. 179 dell’8 gennaio 2014). Sarà onere del liquidatore provare l’insussistenza dei presupposti del debito o l’incertezza dello stesso.