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Accertamento da redditometro: la prova contraria a carico del contribuente

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Vediamo l’evoluzione giurisprudenziale relativa alla prova contraria richiesta al contribuente per difendersi da un accertamento fondato sul redditometro.

Premessa: la logica del redditometro

La logica del redditometro è quella secondo la quale il contribuente non può, in linea di massima, spendere di più di quanto ha guadagnato (e dichiarato). Il contribuente, in caso contrario, è tenuto a dimostrare che il maggior reddito determinato sinteticamente risulta, in tutto o in parte, inesistente avendo sostenuto le spese con redditi esenti, tassati a titolo d’imposta, finanziamenti, disinvestimenti patrimoniali, etc.

La prova contraria a carico del contribuente

“Vecchio redditometro”: applicabile per gli accertamenti sino al periodo d’imposta 2008.

Il sesto comma dell’articolo 38 D.P.R. n. 600/1973, nella versione applicabile ratione temporis, riconosce al contribuente la facoltà di dimostrare che il maggior reddito determinato è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o tassati a titolo d’imposta. Il secondo periodo della citata disposizione prevede testualmente che: “L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”.

Nuovo redditometro”: applicabile dal periodo d’imposta 2009

La nuova formulazione dell’articolo 38, come modificato dal D.L. 78 del 2010, al quarto comma sancisce che l’Amministrazione Finanziaria può rideterminare sinteticamente il reddito del contribuente: “Salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”.

La novella operata amplia la prova contraria a disposizione del contribuente e non contiene più alcun riferimento alla “entità” e alla “durata” del possesso degli ulteriori redditi.

L’interpretazione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha delimitato più volte i “confini” della prova contraria richiesta al contribuente nel redditometro.

Nella sentenza numero 6396 del 19.03.2014 il Giudice di legittimità ha sancito che il contribuente deve dimostrare solamente l’esistenza degli ulteriori redditi esenti o tassati a titolo d’imposta e non l’utilizzo degli stessi per il sostenimento delle spese considerate nell’accertamento.

In altre pronunce (da ultimo la sentenza numero 25104 del 26.11.2014) la Suprema Corte ha affermato che il contribuente, pur non essendo tenuto a provare la stretta correlazione fra spese e reddito, deve dimostrare in giudizio non solo l’esistenza e l’entità dei redditi esenti o tassati a titolo d’imposta, ma anche la “durata” del relativo possesso. Quest’ultima circostanza è necessaria per dimostrare che le risorse finanziarie sono state utilizzate (o avrebbero potuto esserlo presuntivamente) per sostenere le spese contestate. La citata prova, secondo la Corte di Cassazione, può essere fornita attraverso la produzione in giudizio degli estratti conto bancari.

In estrema sintesi, allo stato attuale della giurisprudenza di legittimità, si può concludere che il contribuente non è tenuto a provare documentalmente la correlazione fra le spese sostenute e i redditi esenti o tassati a titolo d’imposta, ma deve comunque dimostrare che tali risorse erano a sua disposizione al momento del sostenimento della spesa. Nella nuova “versione” del redditometro è assente il dato testuale sul quale è fondato l’orientamento descritto della Suprema Corte. In attesa delle future pronunce dei Giudici si potrebbe concludere, pertanto, che l’onere della prova in chiave difensiva potrebbe risultare più agevole.

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