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Libro inventari – redazione entro il 30 dicembre 2014

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Libro inventari – Entro il prossimo 30 dicembre 2014 i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 30 settembre devono provvedere a redigere e sottoscrivere il libro degli inventari.

Premessa

Il libro degli inventari deve essere redatto e sottoscritto entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’art. 2217 del Codice Civile, afferma che l’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima. L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite.

Aspetti fiscali del libro inventari

Dal punto di vista fiscale, l’art. 15 del D.P.R. n. 600/1973, prevede che l’inventario, oltre agli elementi prescritti dal Codice civile o da leggi speciali, deve riportare l’indicazione della consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Nell’ipotesi in cui “dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’Ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario”. Ai fini fiscali, dunque, l’accezione di “inventario” deve intendersi limitata al solo inventario fisico delle merci e dei beni che costituiscono rimanenze finali ai sensi dell’art. 92, del DPR 917/86. Tuttavia, considerato che l’art. 2217 del codice civile non indica i criteri secondo cui è necessario indicare le attività e le passività nell’inventario, nell’ipotesi in cui l’indicazione delle giacenze di magazzino effettuata in tale documento rispetti anche le disposizioni dell’art. 15 del D.P.R. n. 600/1973, la compilazione di un unico documento (l’inventario civilistico) permette di rispettare anche le disposizioni previste fiscalmente. In caso contrario sarà necessario tenere a disposizione degli organi di controllo le cosiddette “distinte inventariali” (schede specifiche che esprimono in dettaglio le rilevazioni annotate nell’inventario per grandi categorie di beni).

La vidimazione iniziale

Va ricordato che attualmente non è più prevista alcuna vidimazione iniziale e/o annuale del libro inventari (adempimento soppresso dall’art. 8, L. 383/2001), il quale deve però avere pagine numerate progressivamente per ciascuna annualità (intendendo per tale quella di riferimento dell’inventario e non quella della sua stampa su libro): al fine di evitare una consequenzialità illimitata della numerazione, è infatti previsto che la stessa avvenga progressivamente per esercizio di riferimento, attribuendo il n. 1, preceduto dall’anno (ad esempio, pertanto, 2014/1 per quanto concerne la prima pagina dell’inventario 2014), alla pagina che riporta le scritture riferite alle prime operazioni del periodo d’imposta; nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, l’anno da indicare è il primo dei due a cavallo. L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la numerazione non deve necessariamente effettuarsi fin dal principio per l’intero libro e/o per tutto il periodo d’imposta, ben potendo essere eseguita nel momento stesso in cui si utilizza la pagina, quindi, anche contestualmente all’effettuazione delle registrazioni.

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