Indeducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del Tuir i contributi versati da un professionista ad un fondo con finalità assistenziale destinato a finanziare prestazioni già erogate dal Servizio sanitario nazionale, ancorché gli stessi siano comunque oggettivamente indeducibili dal reddito derivante dall’attività svolta. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.107/E di ieri.
È noto che l’art. 10 del Tuir regola la disciplina degli oneri deducibili che possono essere sottratti dal reddito complessivo del contribuente. A tal fine si deve trattare di oneri sostenuti dal medesimo contribuente che li indica in dichiarazione e non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che, una volta calcolati in modo autonomo, concorrono alla formazione del reddito complessivo.
La relativa lettera e-ter) del comma 1 si occupa nello specifico della deducibilità dei contributi sanitari e prevede la deducibilità “generale” dal reddito complessivo solo per quelli versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del D.L.gs. n.502/92.
L’art. 51, al comma 1, lett. a), Tuir disciplina, invece, la deducibilità “specifica” dal reddito di lavoro dipendente dei contributi per l’assistenza sanitaria; il beneficio fiscale è concesso solo per quei contributi versati ad enti con finalità esclusivamente assistenziale.
La risoluzione in commento indaga la possibilità di dedurre dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 dei contributi versati da un lavoratore non dipendente (professionista) ad un fondo di natura assistenziale iscritto all’Agrafe dei fondi sanitari ai sensi dell’art. 51.
Infatti, tenuto conto dell’impossibilità oggettiva di dedurre le erogazioni dal reddito della propria attività professionale, l’istante ha chiesto all’Amministrazione finanziaria se poteva dedurre quanto versato “in via generica” dal proprio reddito complessivo.
L’Agenzia delle Entrate, per meglio inquadrare la fattispecie e individuare l’ambito di operatività dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale rispetto ai fondi di natura assistenziali, ha chiesto il supporto del Ministero della salute.
A parere di quest’ultimo gli enti aventi esclusivamente finalità assistenziale non possono essere equiparati ai fondi sanitari integrativi; pertanto, ad essi non può applicarsi il regime di deducibilità generico dal reddito complessivo previsto dall’art. 10.
La ragione è da individuare proprio nel fatto che gli ambiti di intervento dei due fondi sono differenti. In particolare, i fondi sanitari integrativi hanno la finalità di favorire forme di assistenza integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale. Lo scopo di tali fondi infatti è quello di erogare trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza. In tal senso, chiarisce sempre il Ministero, il finanziamento privatistico dell’assistenza sanitaria è stato collocato in una prospettiva di complementarietà rispetto al finanziamento pubblico, il quale invece deve essere teso a garantire le prestazioni sanitarie ritenute essenziali.
In pratica, i fondi sanitari integrativi sono finalizzati all’erogazione di prestazioni non “essenziali”, mentre i quelli assistenziali possono finanziare anche prestazioni sostitutive rispetto a quelle già erogate dal Servizio sanitario.
Inoltre, con preciso riferimento alla disciplina fiscale, il Ministero precisa che “mentre l’art.10, comma 1, lett. e-ter) disciplina gli oneri deducibili dal ‘reddito complessivo’, ricomprendendo, tra questi, i contributi versati ai fondi integrativi nazionali, ma non a quelli versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, l’art. 51, comma 2, lett. a), si riferisce specificamente al reddito da lavoro dipendente, prevedendo espressamente la deducibilità dei contributi versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, ma non a quelli versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale … Il legislatore, dunque, aveva ben presente la predetta distinzione, e il fatto che, con riguardo al reddito complessivo, abbia previsto la deducibilità dei soli contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, mentre quella dei contributi versati agli enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali sia stata riferita solo al reddito da lavoro dipendente, depone a favore della tesi secondo cui le due fattispecie non possano essere accomunate”.
In base al parere reso dal Ministero, l’Agenzia ha quindi ritenuto indeducibili dal reddito complessivo del professionista istante i contributi versati in un fondo assistenziale diverso dai fondi integrativi di cui all’art. 9 del D.L.gs. n.502/92. Infine, ha ribadito l’indeducibilità di tali contributi anche ai fini del reddito professionale in quanto reddito di natura diversa rispetto a quello di lavoro dipendente.