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Estesa la detrazione del 65% – Bonus anche per l’acquisto di impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse e di schermature solari.

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Il Ddl. di stabilità, nel testo che è stato approvato dalla Camera, contiene modifiche in materia di detrazione per recupero edilizio e riqualificazione energetica.

Con riferimento alla detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui ai commi 344-347 dell’art. 1 della L. n. 296/2006, è stabilito che l’aliquota sia pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.

A differenza di quanto avviene in relazione alla detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, per cui è stabilito un importo massimo di rilevanza della spesa su cui si applica l’aliquota della detrazione (96.000 euro per ciascuna unità immobiliare abitativa, comprensiva delle pertinenze), con riferimento a ciascuna delle detrazioni IRPEF/IRES sulla riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 1 commi 344-347 della L. 296/2006 è stabilito un importo massimo di detrazione.

Così, se l’intervento riguarda l’abbattimento dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 20% rispetto ai valori tabellari (comma 344), l’importo massimo della detrazione è pari a 100.000 euro. Di conseguenza, la spesa massima detraibile è pari a 181.818,18 euro se l’aliquota della detrazione è quella del 55% o pari a 153.846,15 euro se l’aliquota è quella del 65% (come rilevato dalla circ. Agenzia delle Entrate 18 settembre 2013 n. 29, § 1.2, l’innalzamento dal 55% al 65% dell’aliquota delle detrazioni fa sì che si riduca l’ammontare massimo di spesa rilevante ai fini dell’agevolazione).

Se, invece, l’intervento consiste nella riduzione della trasmittanza termica delle pareti opache orizzontali o verticali, compresa la sostituzione di vetri e/o infissi (comma 345) o nell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346), la detrazione massima è pari a 60.000 euro (la spesa massima corrispondente sarà pari a 109.090,91 euro con aliquota del 55% e 92.307,69 euro con aliquota del 65%).

Se, infine, sono sostituiti gli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione o pompa di calore ad alta efficienza energetica (comma 347) la detrazione massima è di 30.000 euro (la spesa massima corrispondente sarà pari a 54545,45 euro con aliquota del 55% e 46.153,85 euro con aliquota del 65%).

In aggiunta, gli emendamenti al Ddl. di stabilità approvati dalla Commissione Bilancio prevedono l’estensione della detrazione del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
– per le spese di acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di30.000 euro;
– per l’acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro.

Aliquota potenziata per il 2015 anche per gli interventi antisismici

Quanto agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR l’aliquota del 50% è applicabile alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, nel limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

Infine, anche per gli interventi antisismici di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. i) del TUIR, la Commissione Bilancio ha approvato l’emendamento che proroga la detrazione nella misura potenziata del 65% alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.

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