Il Ddl. di stabilità, nel testo che è stato approvato dalla Camera, contiene modifiche in materia di detrazione per recupero edilizio e riqualificazione energetica.
Con riferimento alla detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui ai commi 344-347 dell’art. 1 della L. n. 296/2006, è stabilito che l’aliquota sia pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.
A differenza di quanto avviene in relazione alla detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, per cui è stabilito un importo massimo di rilevanza della spesa su cui si applica l’aliquota della detrazione (96.000 euro per ciascuna unità immobiliare abitativa, comprensiva delle pertinenze), con riferimento a ciascuna delle detrazioni IRPEF/IRES sulla riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 1 commi 344-347 della L. 296/2006 è stabilito un importo massimo di detrazione.
Così, se l’intervento riguarda l’abbattimento dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 20% rispetto ai valori tabellari (comma 344), l’importo massimo della detrazione è pari a 100.000 euro. Di conseguenza, la spesa massima detraibile è pari a 181.818,18 euro se l’aliquota della detrazione è quella del 55% o pari a 153.846,15 euro se l’aliquota è quella del 65% (come rilevato dalla circ. Agenzia delle Entrate 18 settembre 2013 n. 29, § 1.2, l’innalzamento dal 55% al 65% dell’aliquota delle detrazioni fa sì che si riduca l’ammontare massimo di spesa rilevante ai fini dell’agevolazione).
Se, invece, l’intervento consiste nella riduzione della trasmittanza termica delle pareti opache orizzontali o verticali, compresa la sostituzione di vetri e/o infissi (comma 345) o nell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346), la detrazione massima è pari a 60.000 euro (la spesa massima corrispondente sarà pari a 109.090,91 euro con aliquota del 55% e 92.307,69 euro con aliquota del 65%).
Se, infine, sono sostituiti gli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione o pompa di calore ad alta efficienza energetica (comma 347) la detrazione massima è di 30.000 euro (la spesa massima corrispondente sarà pari a 54545,45 euro con aliquota del 55% e 46.153,85 euro con aliquota del 65%).
In aggiunta, gli emendamenti al Ddl. di stabilità approvati dalla Commissione Bilancio prevedono l’estensione della detrazione del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
– per le spese di acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di30.000 euro;
– per l’acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro.
Quanto agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR l’aliquota del 50% è applicabile alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, nel limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000 euro per unità immobiliare.
Infine, anche per gli interventi antisismici di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. i) del TUIR, la Commissione Bilancio ha approvato l’emendamento che proroga la detrazione nella misura potenziata del 65% alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.