Nell’espletamento dell’attività accertativa afferente agli enti non commerciali ed in particolare alle ASD, l’Amministrazione finanziaria compie rigorosi controlli finalizzati a verificare la sussistenza di un effettivo e regolare svolgimento della vita associativa.
Attraverso detto controllo – imprescindibile al fine di identificare i requisiti di permanenza del regime fiscale di riferimento – l’Amministrazione finanziaria trae altresì preziosi elementi per ricostruire e riportare a tassazione il reddito del soggetto accertato, quando a quest’ultimo sia contestata – in concreto – una natura giuridica diversa da quella risultante dal dato formale.
Sulla base della recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, sez. XIV, n. 1002/14 pronunciata il 21 gennaio 2014 e pubblicata il 19 febbraio 2014, pare utile segnalare che appare determinante ai fini della sussistenza del regolare svolgimento della vita associativa l’iscrizione dell’associazione al CONI (che esplica anche funzione di controllo e di vigilanza) nonchè l’affiliazione alla FIN ed all’UISP.
Di diverso avviso è la sentenza della C.T.R. di Cagliari, sez. I, n. 227/14 pronunciata il 17 aprile 2014 e pubblicata il 25 giugno 2014, dove il Collegio non ha ritenuto sussistere i requisiti in capo all’associazione in quanto “alle assemblee partecipavano i soli presidente e segretaria” e per via dell’assenza dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo.