In un periodo di recessione economica, sono numerose le società di capitali con risultati negativi di bilancio, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di ripianamento e copertura delle stesse.
In tale ambito, la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 122/2011 offre alcuni spunti di riflessione in merito alle modalità di ripianamento di perdite risultanti dal bilancio di esercizio che intacchino il capitale sociale. Come noto, infatti, le disposizioni civilistiche che presiedono all’integrità del patrimonio sono particolarmente attente ad evitare che il capitale sociale possa essere eroso dalla presenza di perdite consistenti, così da pregiudicare le legittime pretese da parte dei creditori sociali, i quali, nell’ambito delle società di capitali, possono fare affidamento solamente al patrimonio netto della società.
In particolare, le tutele previste dalle disposizioni del codice civile scattano in presenza di perdite che, dopo aver utilizzato le riserve presenti in bilancio, riducano il capitale sociale per più di un terzo del suo ammontare. In presenza di tale presupposto, è necessario ulteriormente distinguere due casi:
– il capitale sociale, nonostante le perdite, non si riduce al di sotto del minimo legale: in tale caso, fermo restando l’obbligo degli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea, quest’ultima può decidere di rinviare la decisione sulla copertura della perdita all’esercizio successivo (art. 2446 c.c. per le società per azioni, ed art. 2482-bis c.c. per le società a responsabilità limitata);
– il capitale sociale, per effetto delle perdite superiori al terzo del capitale stesso, si riduce al di sotto del minimo legale: in tal caso, invece, l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori deve deliberare l’immediato ripristino del capitale sociale almeno ad un importo pari al minimo legale, previo azzeramento dello stesso (art. 2447 c.c. per le società per azioni, ed art. 2482-ter c.c. per le società a responsabilità limitata).
In tale scenario, si inserisce la richiamata massima del Consiglio notarile di Milano (n. 122/2011), che supera l’orientamento dottrinale precedente secondo cui non sarebbe possibile procedere all’aumento del capitale sociale in presenza di perdite che ne impongono una sua preventiva riduzione.
In particolare, secondo la visione proposta dai Notai di Milano, l’aumento del capitale sociale è legittimo in tutte le seguenti fattispecie:
– presenza di perdite che incidono sul capitale sociale per non più di un terzo: in tal caso, peraltro, le disposizioni civilistiche non prevedono alcun obbligo di intervento;
– presenza di perdite che incidono sul capitale sociale per più di un terzo, ma non lo riducono al di sotto del minimo legale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.): in tal caso, posto che, come detto in precedenza, l’assemblea potrebbe rinviare la decisione all’esercizio successivo, l’aumento del capitale sociale (che deve condurre alla riduzione delle perdite al di sotto del terzo) potrebbe intervenire anche nell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo, ovvero in un’assemblea intermedia convocata in qualsiasi momento antecedente a quest’ultimo;
– presenza di perdite che, riducendo il capitale di più di un terzo, lo riducono al di sotto del minimo legale: in tale ultima ipotesi, la delibera di aumento del capitale sociale deve intervenire nella prima assemblea utile successiva alla constatazione dell’entità della perdita, non ammettendosi alcuna possibilità di rinvio della decisione all’esercizio successivo. Anche in questa fattispecie, la perdita deve ridursi al di sotto del terzo del capitale sociale post aumento.
Le motivazioni sottostanti alla massima notarile sono molteplici, alcune delle quali particolarmente rilevanti. In primo luogo, non si rinvengono disposizioni civilistiche che precludano esplicitamente l’aumento del capitale sociale in presenza di perdite, così come non si rinvengono norme che subordinino l’aumento del capitale sociale alla previa copertura delle perdite, di qualunque importo esse siano.
In secondo luogo, gli artt. 2446 e 2482-bis c.c., rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata, ammettono la possibilità di rinviare la decisione di copertura della perdita che ha intaccato per più di un terzo il capitale sociale all’esercizio successivo, ragion per cui non è possibile precludere un’operazione, quale l’aumento del capitale sociale, il cui obiettivo è di rafforzare la dotazione patrimoniale della società.
Infine, la copertura della perdita “rilevante” può avvenire anche con versamenti da parte dei soci (in conto capitale, a fondo perduto, ecc.) che rafforzano il patrimonio netto, e di conseguenza non si vedono ragioni per cui lo stesso risultato non possa essere perseguito mediante un aumento del capitale sociale, la cui procedura, tra l’altro, è più trasparente e garantista nei confronti dei soci e dei terzi.