Dal 3 novembre 2014 saranno operative le nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli.
Come noto, il nuovo comma 4-bis dell’art. 94, D.Lgs. n.285/1992 c.d.s., rubricato “Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario”, introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. a), della L. n. 120/2010, ha previsto degli obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti, diversi da quelli previsti dal co. 1 del medesimo art. 94 c.d.s. (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing), dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.
L’individuazione delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa è stata demandata al regolamento di esecuzione ed attuazione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992), nel quale è stato introdotto il nuovo art. 247-bis.
Attenzione, il nuovo adempimento non ha natura fiscale e non deve essere “confuso” con la disciplina della comunicazione dei beni ai soci.
Per facilitare la comprensione dei nuovi adempimenti, il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha pubblicato la circolare n. 15513/2014 con la quale vengono forniti chiarimenti operativi e vengono forniti i modelli standard da utilizzare in sede di adempimento.
Si specifica fin da subito che gli obblighi di comunicazione non sussistono in riferimento agli atti posti in essere tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014 che pure possono essere aggiornati, ma in caso di omissione, non sono previste sanzioni.
Le sanzioni in caso di omissione
A partire dal 3 novembre invece, in caso di omissione verranno applicate le sanzioni previste dal medesimo art. 94, co. 4-bis, c.d.s.. E che di sanzioni “pesanti” si tratti non vi è dubbio.
La sanzione irrogata in caso di omissione è pari ad una somma che varia da un minimo di Euro 705 fino ad un massimo di Euro 3.526.
Inoltre, in base al tenore letterale della norma, al co. 5, è disposto l’immediato ritiro della carta di circolazione.
Per i veicoli aziendali è stata prevista una disciplina ad hoc.
La nuova disciplina prevede che nel caso in cui venga concessa la disponibilità del veicolo aziendale (vale sia per le aziende pubbliche che per quelle private) in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti, per un periodo superiore a 30 giorni, un rappresentante dell’azienda (munito del potere di agire in nome e per conto dell’azienda, e munito di delega scritta rilasciata dal dipendente) debba provvedere alla presentazione di un’apposita istanza (conforme al Modello “Allegato B\1” presente a margine della circolare) e adempiere all’obbligo di annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.
L’adempimento deve essere effettuato anche qualora l’azienda abbia la “disponibilità” del veicolo a titolo di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente.
La procedura per l’auto aziendale concessa in comodato gratuito ai propri dipendenti è dunque semplificata in quanto non devono essere effettuate le procedure di “aggiornamento” della carta di circolazione.
I costi
I costi, seppur non quantificabili a livello amministrativo e gestionali, sono ridotti dal punto di vista finanziario. All’istanza deve essere allegata, oltre alla delega del dipendente anche la ricevuta di versamento dell’imposta di bollo pari ad Euro 16 e il pagamento di Euro 9 a titolo di diritti di motorizzazione.
Istanza cumulativa
Se le registrazioni riguardano un’intera flotta aziendale, è prevista la possibilità di effettuare un’istanza cumulativa con un notevole risparmio anche in termini amministrativi e gestionali, oltre che finanziari (si paga una sola imposta di bollo).
Attenzione però, l’aggiornamento nell’archivio deve essere effettuato per ogni singola auto aziendale, con il pagamento di Euro 9 per ciascun veicolo. A seguito dell’istanza, la Motorizzazione Civile rilascia l’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio nazionale di veicoli.
Non è necessario che l’attestazione sia tenuta a bordo dell’auto aziendale, in quanto non sono previste sanzioni in sede di controllo stradale.
Sul punto è intervenuta la circolare n.23743/2014 con la quale il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha fornito ulteriori chiarimenti.
Il Ministero chiarisce che l’adempimento non deve essere effettuato qualora la disponibilità del veicolo costituisca “a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo” (ad esempio per un prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d’opera).
Inoltre, viene ribadito che nel comodato di veicoli aziendali, deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo al driver.
Sulla base di tale ricostruzione, sono “certamente escluse”:
i) l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe benefit”;
ii) l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (ad esempio i veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzate dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro);
iii) l’utilizzo della stessa auto da parte di più dipendenti.
Con il documento di prassi inoltre, viene sciolto un nodo fondamentale, e cioè, viene chiarito che quanto specificato con la circolare n. 15513/2014 vale anche per le auto nella disponibilità di soci, amministratori e collaboratori.
[…] Ve ne avevamo parlato in questa informativa: Niente annotazione sul libretto per le auto ai dipendenti […]